Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
razione. Le misure possono essere attuate soltanto dopo l’assegnazione (art. 26 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi, LSu, RS 616.1).
Dopo la realizzazione delle misure, il Cantone presenta all’UFAM una domanda di versamento dell’indennità. Tale domanda comprende il conto delle spese relativo ai lavori svolti verificato dal Cantone. Le indennità possono essere pagate in corrispondenza della fase di costruzione, ovvero sono ammessi pagamenti parziali a condizione che una parte della prestazione sia stata erogata. Il versamento finale implica oltre alla presentazione del conto finale l’inoltro della documentazione attestante l’esecuzione dell’opera.
Inoltre, si applicano le disposizioni degli articoli 61c - 61f OPAc riguardanti la procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso, nonché i principi relativi ai costi computabili dell’articolo 58 OPAc.
Disposizione transitoria della modifica del....
Capoverso 1
I Cantoni provvedono affinché, al più tardi 20 anni dopo l’entrata in vigore dell’articolo 61a LPAc, inizi l’esecuzione delle misure in tutti gli impianti che devono adottarle. Danno diritto all’indennità soltanto le misure la cui realizzazione sarà iniziata entro tale termine (art. 61a cpv. 2 LPAc). I Cantoni stabiliscono il termine ultimo per l’attuazione delle esigenze secondo l’allegato 3.1 numero 2 n. 8 OPAc in base all’urgenza. La stazione di depurazione può pertanto attuare le misure anche prima di tale termine. Nella fissazione del termine, i Cantoni tengono conto, oltre che dei cicli di risanamento e di rinnovamento, anche della grandezza degli impianti di depurazione delle acque di scarico, dell’entità della quota di acque di scarico e della lunghezza del tratto di corso d’acqua influenzato dall’immissione di acque di scarico. I tempi della presentazione della domanda di indennità alla Confederazione da parte dei Cantoni tengono conto di quelli della realizzazione delle misure.
Capoverso 2
I Cantoni non devono riesaminare le zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2 e S3 delimitate secondo il diritto anteriore negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei se le zone di protezione esistenti garantiscono un livello di protezione equivalente almeno a quello delle nuove zone Sh e Sm. Ciò vale anche quando nelle zone di protezione intervengono modifiche modeste, e vengono adeguati i regolamenti, a condizione che la necessaria protezione delle captazioni venga garantita. Questa disposizione transitoria non è temporanea, cioè tali zone di protezione possono rimanere a tempo indeterminato. In questo modo si evita un inutile onere per le autorità esecutive cantonali e i proprietari delle captazioni d’acqua sotterranea.
Entrata in vigore
La modifica dell’OPAc entra in vigore il 1° gennaio 2016 contestualmente alla modifica della LPAc approvata il 21 marzo 2014. Diversamene dalle altre modifiche, le esigenze relative all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti, con più di 1000 abitanti allacciati, lungo corsi d’acqua in zone sensibili a livello ecologico oppure importanti per l’approvvigionamento di acqua potabile entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 2021. Posticipando di cinque anni l’entrata in vigore, la presentazione delle domande d’indennità avverrà in modo scaglionato nel tempo, il che permetterà di trattare per prima le misure nelle stazioni di depurazione di grandi dimensioni che sono prioritarie a livello svizzero.
16/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796