Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

Capoverso 1 lettera c

Nella zona Sm l’autorità può autorizzare l’infiltrazione delle acque di scarico trattate in piccoli impianti di depurazione (secondo la guida dell’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA), Mémento «Eaux usées en milieu rural», 2005). Tuttavia, è necessario garantire che in caso di infiltrazione siano rispettate le esigenze dell’articolo 8 capoverso 2 OPAc. In particolare, nelle acque sotterranee devono essere osservate le esigenze relative alla qualità delle acque espresse in valori numerici.

Numero 221terZona S

h

Capoverso 1 lettera a

La zona Sh comprende quelle aree in cui le acque sotterranee non sono praticamente protette poiché manca uno strato continuo di suolo ben strutturato (oppure uno strato di copertura efficace) oppure questo non offre una protezione sufficiente. Di conseguenza, dalla maggior parte di impianti e di attività in queste zone si origina una minaccia per le acque sotterranee, ragion per cui qui, analogamente a quanto è previsto per le zone S2, sarebbe giustificato un divieto generale di costruzione degli impianti. Con riferimento ai motivi menzionati nel capitolo 1.2.3, diversamente da quanto è previsto per le zone S2, la costruzione di impianti e l’ampliamento di impianti esistenti devono però essere possibili nella zona Sh anche quando non vi sono motivi importanti, ovvero quando vengono meno l’interesse pubblico preponderante e l’ubicazione vincolata. In ogni caso, è comunque necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LPAc. Essa viene rilasciata su presentazione da parte dei richiedenti della necessaria documentazione. Nel contesto dell’autorizzazione,

l’autorità esecutiva cantonale deve definire gli oneri necessari alla protezione delle acque sotterranee, in particolare all’esclusione di una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile (art. 19 cpv. 2 LPAc in combinato disposto con art. 32 cpv. 3 e 4 OPAc). Inoltre, sono vietate anche altre attività diverse dalla costruzione di impianti se rappresentano una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.

Capoverso 1 lettera b

Contrariamente a quanto stabilito per la zona Sm, l'infiltrazione di acque di scarico da piccoli impianti di depurazione non è ammessa. È invece ammessa l’infiltrazione di acque di scarico non inquinate attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo.

Numero 222 Zona S2

Capoverso 1 lettera b

Analogamente al numero 221 lettera d è introdotta l’espressione «rivestimento (suolo e strato di copertura)».

Capoverso 1 lettera d

La formulazione del capoverso è stata semplificata. Dal punto di vista materiale non è intervenuta alcuna modifica.

Numero 223 Zona S1

La menzione esplicita al lasciare sul posto l’erba falciata viene tralasciata. Infatti, la falciatura stessa è necessaria per la manutenzione della zona S1, ed è dunque comunque consentita, e dall’erba falciata lasciata sul posto non scaturisce alcuna minaccia allo sfruttamento

dell’acqua potabile.

Anche gli interventi e le attività necessarie alla protezione dello sfruttamento dell’acqua potabile sono ammessi nella zona S1 perché servono allo sfruttamento dell’acqua potabile.

Numero 23 Aree di protezione delle acque sotterranee

Nelle aree di protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, analogamente alla regolamentazione delle aree di protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in materiale sciolto, si applicano le esigenze delle nuove zone Sh e Sm se sono noti i futuri confini tra zone.

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