Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

In queste specifiche zone di protezione saranno introdotte restrizioni all’utilizzazione che tengono conto delle peculiarità delle zone di protezione negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei. In particolare, nelle aree di vulnerabilità elevata (finora attribuite soprattutto alla zona S2) potranno essere ammessi impianti anche senza dover fornire la prova dell’esistenza di motivi importanti, se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile, eventualmente con condizioni e misure appropriate.

1.2.4 Spazio riservato alle acque

Per quanto riguarda lo spazio riservato alle acque, cinque nuove disposizioni provvedono a fare chiarezza e ad assicurare un’esecuzione omogenea. Si tratta della possibilità di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque nel caso di corsi d’acqua molto piccoli, delle deroghe per la costruzione di strade agricole e forestali nel caso di spazi limitati topograficamente, delle deroghe per gli impianti che servono ai prelievi o alle immissioni d’acqua, della garanzia della situazione di fatto per determinate colture perenni nello spazio riservato alle acque come pure della computabilità delle superfici coltive idonee

all’utilizzazione agricola, presenti nello spazio riservato alle acque, al contingente cantonale delle superfici per l’avvicendamento delle colture.

Come nel caso dei grandi corsi d’acqua, per quanto concerne la delimitazione dello spazio riservato alle acque, i Cantoni ottengono per i corsi d’acqua molto piccoli un margine

d’azione più ampio. Se non si oppongono interessi preponderanti si può rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque quando i corsi d’acqua sono molto piccoli.

Nel caso in cui gli spazi sono per natura limitati e vi sono diversi interessi all’utilizzazione di una superficie limitata (in particolare interessi agli impianti di trasporto o ad altre infrastrutture come pure all’utilizzazione agricola), la modifica dell’ordinanza permette nello spazio riservato alle acque, a certe condizioni, l’autorizzazione di strade agricole e forestali che non sono d’interesse pubblico.

Se non si oppongono interessi preponderanti, nello spazio riservato alle acque devono poter essere autorizzati adesso anche gli impianti che servono ai prelievi o alle immissioni

d’acqua, ad esempio gli impianti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo (drenaggio, irrigazione), gli impianti per l’utilizzazione del calore o quelli a scopo di raffreddamento.

Nel quadro dell’indagine conoscitiva relativa alla modifica dell’OPAc, i Cantoni hanno chiesto alla Confederazione prescrizioni per l’attuazione dell’articolo 36a capoverso 3 LPAc. Detto capoverso stabilisce, tra l’altro, che lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l’avvicendamento delle colture e che la perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione. Nel rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque, il Consiglio federale ha esposto come dovrà avvenire quest’attuazione. Nella circolare del 4 maggio 2011, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha richiamato l’attenzione sulle spiegazioni concernenti la futura gestione delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) nello spazio riservato alle acque. Esse sono state riprese anche nella guida del 20 maggio 2014 concernente gli spazi riservati alle acque e l’agricoltura (Merkblatt «Gewässerraum und Landwirtschaft»; fiche «Espace réservé aux eaux et agriculture») pubblicata dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA) e dagli Uffici federali dell’ambiente (UFAM), dell’agricoltura (UFAG) e dello sviluppo territoriale (ARE). Con la presente modifica dell’ordinanza, tale soluzione viene sancita nell’OPAc. Ciò corrisponde alle nuove disposizioni in materia di SAC contemplate nella legge sulla pianificazione del territorio attualmente in consultazione. In base a queste disposizioni le SAC includono i terreni qualitativamente più adatti alla produzione agricola, compresi i prati naturali corrispondenti ai criteri di qualità SAC. Solo le perdite effettive di questi terreni per lo sfruttamento agricola devono essere compensate.

8/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796