Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
Articolo 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque
Conformemente al capoverso 1, in linea di principio, è consentito realizzare nuovi impianti nello spazio riservato alle acque soltanto se sono a ubicazione vincolata e d’interesse pubblico. Sono considerati come tali gli impianti che non possono essere costruiti altrove per via della loro destinazione o delle condizioni locali. Gli impianti che per via della destinazione nello spazio riservato alle acque sono a ubicazione vincolata, ad esempio percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti, sono pertanto ammessi se sono d’interesse pubblico. Un interesse pubblico sussiste ad esempio anche per i percorsi con valore ricreativo purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Tuttavia, nei limiti del possibile, i percorsi devono essere fatti passare al di fuori dello spazio riservato alle acque. Condizioni locali che giustificano la realizzazione di un impianto a destinazione vincolata nello spazio riservato alle acque, sulla base di un motivo diverso dalla destinazione
dell’impianto, sono ad esempio le gole o gli spazi ristretti a causa di rocce, in cui nello spazio riversato alle acque devono essere fatte passare strade e condutture. Pertanto, strade a destinazione vincolata d’interesse pubblico possono essere realizzate già oggi nello spazio riservato alle acque.
Il capoverso 1 lettera a rispecchia l’attuale regolamentazione delle zone urbane. Il concetto di «densamente edificato» è spiegato nella scheda dedicata allo spazio riservato alle acque in zone urbane (disponibile in tedesco «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» e in francese «L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé», edita dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), e dagli Uffici federali dello sviluppo territoriale (ARE) e dell’ambiente (UFAM)).
In caso di corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di larghezza naturale superiore a 4 metri e di spazi limitati topograficamente, in futuro potranno essere autorizzate strade agricole e forestali anche se non sono d’interesse pubblico. Dove per ragioni topografiche gli spazi locali sono per natura limitati e sussistono diversi interessi nei confronti dell’utilizzazione della superficie limitata (in particolare interessi connessi agli impianti di trasporto o ad altre infrastrutture come pure all’utilizzazione agricola), possono essere autorizzate, in deroga a quanto previsto, anche strade agricole e forestali nello spazio riservato alle acque. Per garantire la protezione dello spazio riservato alle acque conformemente alle prescrizioni della legge, simili strade devono essere realizzate nel modo meno invasivo possibile e, se gli impianti esistenti lo consentono, al margine dello spazio riservato alle acque. Inoltre, la superficie delle strade non deve essere continuativamente rinforzata così che possa espandersi
nell’ambiente. In questo modo si evita che sorgano insormontabili barriere ecologiche che ostacolerebbero l’interconnessione trasversale acqua-terra. Le strade devono essere sistemate in modo tale da non dover costruire opere a loro protezione lungo le sponde. La limitazione della deroga ai corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di oltre 4 metri di larghezza naturale garantisce che vi sia una fascia tampone sufficientemente ampia tra la strada e il corso d’acqua.
Nello spazio riservato alle acque devono poter essere autorizzati in futuro anche gli impianti a destinazione vincolata che servono ai prelievi o alle immissioni d’acqua, anche se non sono d’interesse pubblico. In vista di future utilizzazioni, si garantisce in questo modo la possibilità di prelevare acqua dai corsi d’acqua o di immetterla anche per soddisfare un interesse privato. Ciò riguarda, ad esempio, gli impianti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo (drenaggio, irrigazione), gli impianti per l’utilizzazione del calore o quelli a scopo di raffreddamento.
Il nuovo capoverso 2 stabilisce in modo esplicito che le colture perenni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a – c, nonché g – i dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) godono in linea di principio della garanzia della situazione di fatto se sono state realizzate in conformità con le vigenti disposizioni e sono utilizzabili conformemente alla loro destinazione. La protezione riguarda i vigneti, i frutteti, le colture pluriennali di bacche, il luppolo, le colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti, selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro e le colture pluriennali quali alberi di Natale e canne. Tali colture perenni comportano di regola investimenti che sono ammortiz-
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