Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
Allegato 2.6 ORRPChim
Numero 2.1 capoverso 2 e numero 5
Le disposizioni transitorie per i fanghi di depurazione possono essere abrogate visto che nel frattempo i termini del periodo transitorio sono trascorsi.
Numero 3.2.3 capoverso 1
Ai fini della protezione dell’acqua captata, i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico possono in futuro essere impiegati soltanto al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee.
Articolo 68 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)
I prodotti fitosanitari che per via delle loro proprietà possono giungere nel punto di captazione dell’acqua potabile (incl. i metaboliti rilevanti dal profilo biologico) oltre che nella zona S2 non possono essere usati neppure nella zona Sh. L’elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nella zona S2 deve pertanto essere esteso anche alla zona Sh.
4 Ripercussioni del progetto
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le misure di eliminazione delle sostanze in tracce nelle stazioni di depurazione delle acque di scarico sono coperte dal finanziamento speciale creato nel quadro della modifica della legge federale sulla protezione delle acque (modifica del 21 marzo 2014, FF 2014 2647).
Nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla modifica dell’OPAc nel 2009, i Cantoni (così come la DCPA) hanno espresso pieno appoggio alle misure materiali pianificate, ma hanno parimenti caldeggiato – oltre alla partecipazione finanziaria da parte della Svizzera intera – anche un forte accompagnamento, a livello specialistico e di coordinamento, del previsto potenziamento delle stazioni di depurazione da parte della Confederazione. La Confederazione dovrà farsi carico di un maggiore onere a livello di personale per la riscossione della tassa, il controllo delle domande per ottenere l’indennità, il sostegno ai Cantoni per quanto concerne l’esecuzione e per la messa a punto e l’esecuzione del controllo dei risultati delle misure. A tal fine servono complessi 2,5 posti lavorativi. Inoltre, per analisi e studi d’interesse nazionale nell’ambito del controllo dei risultati e degli sviluppi tecnici occorrono al massimo 200 000 franchi all’anno.
L’onere in termini di personale e di risorse finanziarie come pure il sovvenzionamento del potenziamento delle stazioni di depurazione saranno finanziati con le entrate della tassa,
senza alcun costo a carico della Confederazione. Di conseguenza, la presente modifica di ordinanza non avrà alcuna ripercussione finanziaria diretta per la Confederazione.
Per una stima delle ripercussioni finanziarie del finanziamento speciale sono stati valutati il decorso temporale atteso dei ricavi generati dalla tassa sulle acque di scarico, i costi per le indennità stanziate per gli investimenti iniziali e lo stato del patrimonio del finanziamento speciale. Nell’ambito della stima dei ricavi annui generati dalla riscossione delle tasse nel quadro del finanziamento speciale si è tenuto conto dell’esenzione dalla tassa. L’esenzione dalla tassa prevista per le stazioni di depurazione che avranno adottato misure per
l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce comporta col passare del tempo una riduzione dei ricavi attesi.
È necessario prevedere all’inizio del prelievo un importo massimo della tassa pari a 9 franchi, che, in un secondo momento, potrà essere ridotto (ad es. a 6 franchi a partire dal 2029 e a 4 franchi a partire dal 2033). Una volta conclusi i lavori di potenziamento delle stazioni di depurazione la tassa non sarà più prelevata.
Gli altri adeguamenti dell’OPAc non hanno per la Confederazione ulteriori ripercussioni finanziarie o a livello del personale.
27/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796