Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

zabili soltanto sul lungo termine. Con l’esplicita menzione all’articolo 41c capoverso 2 OPAc, la regolamentazione della guida «Gewässerraum und Landwirtschaft» (disponibile anche in francese: «Espace réservé aux eaux et agriculture» (pubblicata il 20 maggio 2014

dall’UFAM, dall’UFAG e dall’ARE insieme alla DCPA e alla CDCA) è stata sancita a livello di ordinanza.

Articolo 41cbisSuperfici coltive idonee all’utilizzazione agricola nello spazio riservato alle

acque

Conformemente all’articolo 36a capoverso 3 LPAc, lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l’avvicendamento delle colture (SAC). La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture deve essere compensata secondo le prescrizioni della Confederazione contenute nel piano settoriale SAC. Gli spazi riservati alle acque sono delimitati conformemente agli articoli 41a e 41b OPAc. Le superfici nello spazio riservato alle acque possono essere sfruttate in futuro solo in modo estensivo. Cosa ciò significhi concretamente è stato discusso in modo approfondito durante il dibattito parlamentare relativo alla LPAc,

ossia nessun impiego di concimi e pesticidi e nessun intervento di aratura. Di conseguenza, i suoli coltivabili idonei all’utilizzazione agricola non potranno più essere sfruttati in modo intensivo per l’avvicendamento delle colture (coltivazione in rotazione).

Conformemente all’articolo 28 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), i Cantoni designano i suoli coltivabili come superficie per

l’avvicendamento delle colture e rilevano quali superfici per l’avvicendamento delle colture sono situate in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l’utilizzazione agricola. In tale contesto, conformemente all’articolo 41cbiscapoverso 1 OPAc, i suoli situati nello spazio riservato alle acque e che conformemente alle prescrizioni dell’articolo 26 OPT continuano ad adempiere i criteri qualità di SAC, devono essere in futuro indicati separatamente. Poiché l’articolo 36a capoverso 3 LPAc rimanda alla legislazione in materia di pianificazione del territorio per quanto concerne la compensazione per la perdita di SAC e

l’ubicazione nello spazio riservato alle acque non è rilevante per stabilire quali suoli sono da considerarsi come SAC secondo l’articolo 26 OPT, i suoli che corrispondono ai criteri di qualità SAC, ovvero i suoli coltivabili, possono continuare a essere computati nella quota cantonale di estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture. In situazioni di emergenza, questi suoli ubicati nello spazio riservato alle acque possono essere sfruttati (temporaneamente) in modo intensivo se non vi sono altri suoli disponibili, a condizione che sia stato emanato un apposito decreto federale. Conformemente all’articolo 5 LPAc, un simile decreto è ammesso. Uno sfruttamento intensivo diventa indispensabile soltanto quando non vi sono altre possibilità per continuare a garantire la sicurezza alimentare, in particolare quando non è possibile sfruttare suoli al di fuori dello spazio riservato alle acque.

Invece, in caso di perdite effettive di superfici coltive idonee all’utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque, ovvero perdita di fertilità del suolo, distruzione del suolo per erosione o per progetti concreti di rivitalizzazione, conformemente al capoverso 2 dell’articolo 41cbisOPAc, occorre in linea di principio compensare la superficie a prescindere dal progetto. L’erosione a una distanza superiore ai tre metri dal limite dello spazio riservato alle acque non è di norma sproporzionata ed è pertanto tollerabile. Dopo piene di maggiore entità con conseguente forte erosione delle sponde, occorre valutare caso per caso come gestire le superfici erose e se adeguare lo spazio riservato alle acque. Come misure di accompagnamento destinate alla compensazione della perdita di tali suoli in caso di progetti di rivitalizzazione, e in aggiunta alle possibilità di compensazione di cui già dispongono (ad es. dezonamento, rilevamento di superfici sinora non rilevate), i Cantoni possono valorizzare dei suoli in SAC. Nella misura delle perdite effettive di suoli nello spazio riservato alle acque, essi possono designare zone in cui dovrà avvenire la valorizzazione. Per poter essere considerate superfici di compensazione, attraverso l’applicazione di misure idonee, occorre garantire che queste zone raggiungano la qualità di SAC entro dieci anni dalla loro designazione.

12/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796