Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
lo della presenza di altre sostanze selezionate, quali ad esempio i metaboliti dei prodotti fitosanitari, le preparazioni antidetonanti (MTBE, ETBE), gli agenti complessanti (EDTA, NTA), viene semplificata e resa più omogenea. La base per la valutazione delle sostanze è costituita innanzitutto dal principio secondo cui le esigenze espresse in valori numerici devono, laddove possibile, essere nettamente inferiori ai valori di tolleranza e ai valori limite dell’acqua potabile previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari. Anche in questo caso, la procedura per definire concretamente le esigenze numeriche avrà luogo in un secondo tempo, dopo l’entrata in vigore della presente revisione.
Nel caso dei pesticidi organici, il valore 0,1 μg/l per la valutazione della qualità delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo ha dimostrato la sua validità. Il valore è riconosciuto a livello internazionale e anche nella legislazione sulle derrate alimentari, per tutte le sostanze attive pesticide presenti nell’acqua potabile, viene applicato un valore di tolleranza di 0,1 μg/l per singola sostanza. Pertanto, anche nelle acque sotterranee non sono ammesse esigenze espresse in valori numerici superiori a 0,1 μg/l per singoli pesticidi. Anche in questo caso, la relativa riserva viene abrogata.
La presenza di sostanze nelle acque evolve in continuazione visto che dipende in forte misura dall’impiego stesso delle sostanze. Pertanto, la selezione di sostanze con esigenze numeriche per i corsi d’acqua e le acque sotterranee deve essere rivista periodicamente e, se necessario, aggiornata. Anche in caso di nuove conoscenze scientifiche è necessario procedere a una verifica periodica ed eventualmente a un aggiornamento.
Le nuove esigenze numeriche costituiranno il presupposto per il coordinamento della protezione delle acque a livello nazionale. Le esigenze numeriche rivestono dunque notevole importanza per le autorità di esecuzione, specialmente ai fini della valutazione della qualità delle acque in previsione di eventuali specifiche misure di protezione e di risanamento. Se una sostanza supera l’esigenza numerica nell’acqua analizzata (oppure se a prescindere da un tale superamento non è comunque garantita l’utilizzazione specifica delle acque),
l’autorità esecutiva deve procedere in conformità all’articolo 47 OPAc. Ciò significa che accerta e valuta la natura e l’entità dell’inquinamento delle acque, accerta le cause
dell’inquinamento, valuta l’efficacia delle misure possibili e provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alle prescrizioni pertinenti. Nell’ambito di tale procedura prevista dall’articolo 47 OPAc, l’autorità accerta anche che le misure necessarie a garantire la qualità delle acque siano proporzionate.
Un pregiudizio ecotossicologico per i corsi d’acqua può essere determinato non soltanto da singole sostanze. In certi casi, la tossicità delle sostanze può sommarsi. Sono però possibili anche interazioni di tipo opposto che provocano una diminuzione della tossicità globale. Negli ultimi anni sono stati sviluppati vari approcci per valutare la tossicità delle miscele (cfr. M. Junghans et al. Toxizität von Mischungen. AQUA & GAS n. 5 2013). In sede di valutazione della qualità delle acque, l’autorità esecutiva può prendere in considerazione le miscele, tenendo anche conto degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e adottare misure anche se non è stata superata l’esigenza espressa in valore numerico di una singola sostanza, qualora a causa della miscela di sostanze non siano state rispettate le esigenze generali di cui all’allegato 2 OPAc o non sia garantita un’utilizzazione specifica delle acque (art. 47 OPAc).
In caso di inquinamento delle acque superficiali a causa del dilavamento di prodotti fitosanitari o fertilizzanti, in caso di inquinamento delle acque sotterranee a causa di sostanze non sufficientemente degradate o trattenute nelle captazioni d’interesse pubblico oppure se esiste il pericolo concreto di un tale inquinamento, i Cantoni delimitano per le acque interessate un settore d’alimentazione ZO o ZU (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc). Nel settore
d’alimentazione interessato attuano le misure necessarie alla protezione delle acque (all. 4 n. 212 OPAc).
Un altro importante ruolo delle esigenze dell’allegato 2 OPAc è quello:
i. relativo all’autorizzazione ad immettere acque di scarico inquinate (art. 6 cpv. 2 lett. a OPAc; art. 6 cpv. 3 OPAc; art. 6 cpv.4 lett. b);
5/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796