Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

to per i pesticidi organici, l’ordinanza vigente fissa un valore unitario generale, non motivato dal punto di vista ecotossicologico, pari a 0.1 μg/l, e ammette la possibilità di stabilire altri valori nell’ambito delle procedure d’autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari e biocidi.

Da quando sono state fissate le vigenti esigenze numeriche relative ai corsi d’acqua, le conoscenze e i metodi scientifici hanno avuto un’evoluzione significativa, specialmente in ambito ecotossicologico. Per questo motivo è necessario ridefinire le esigenze numeriche per i pesticidi organici e fissarne di nuove per le altre sostanze organiche in tracce in base alle ultime conoscenze scientifiche e secondo un metodo unitario.

Ai fini della precisazione delle basi da cui ricavare le esigenze numeriche per le acque superficiali, nell’allegato 2 OPAc viene introdotta un’esigenza generale per la qualità delle acque. La nuova disposizione stabilisce che la qualità delle acque deve essere tale che le sostanze che pervengono nell’acqua a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili. Per quanto concerne gli inquinamenti da sostanze, questa nuova esigenza realizza l’obiettivo della LPAc di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e si riferisce sostanzialmente a tutte le sostanze che pervengono nell’acqua a causa di attività umane, anche se attualmente sono soprattutto le sostanze organiche in tracce a rappresentare una sfida importante nell’ambito della protezione delle acque.

In una fase successiva, che esula dal contesto della presente revisione, il DATEC preciserà nell’OPAc questa nuova esigenza generale per determinate sostanze che hanno

un’incidenza sulle acque1, e che pervengono nell’acqua attraverso attività umane, fissando esigenze numeriche relative alla qualità dell’acqua dei corsi d’acqua. La determinazione di tali esigenze avverrà nell’ambito di una procedura analoga a quella seguita per la determinazione dei valori nell’ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti; OSoE).

Poiché molti pesticidi organici sono sostanze con un’incidenza sulle acque, anche per una selezione di pesticidi organici con un’incidenza sulle acque è necessario fissare esigenze numeriche giustificate da dati ecotossicologici, a garanzia della qualità dell’acqua dei corsi d’acqua, che precisino la nuova esigenza generale (menzionata in precedenza) e che di norma divergano dal valore generale 0,1 μg/l. Anche se la vigente ordinanza ammette la possibilità di ricavare altri valori valutando una singola sostanza nell’ambito della procedura d’autorizzazione, finora non sono stati definiti criteri chiari e, per questa ragione, non sono mai stati fissati valori ufficiali diversi. Per tale ragione questa riserva viene abrogata.

In questo modo viene garantito che le esigenze numeriche relative alla qualità dell’acqua dei corsi d’acqua, che il DATEC deve ora definire anche per i pesticidi organici e non soltanto per altre sostanze in tracce con un’incidenza sulle acque, siano fissate nel quadro di una procedura analoga a quella della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque, DQA) e secondo criteri omogenei. Ciò significa che queste esigenze vengono definite, indipendentemente dalle diverse procedure di autorizzazione,

destinazioni o origini delle sostanze, soltanto dal punto di vista dell’effetto ecotossicologico esercitato sugli organismi acquatici sensibili.

Nell’allegato 2 dell’OPAc non sono elencate soltanto le esigenze espresse in termini numerici relative ai corsi d’acqua, ma anche quelle concernenti le acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo. Tuttavia, nelle acque sotterranee vengono regolarmente rilevate sostanze per le quali, attualmente, non sono ancora previste esigenze numeriche. Per queste sostanze, le autorità esecutive non dispongono pertanto di una base di valutazione vincolante su scala nazionale. Per questo motivo, il DATEC deve definire simili esigenze in valori numerici anche per altre sostanze con un’incidenza sulle acque che, a seguito di attività umane, pervengono nelle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo. In questo modo, la valutazione della qualità delle acque sotto il profi-

1 Per «sostanze con un’incidenza sulle acque» si intendono le sostanze presenti in modo diffuso nelle acque svizzere oppure le sostanze che possono inquinare l’acqua già a basse concentrazioni. 4/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796