Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

• i corsi d’acqua si trovano in zone sensibili a livello ecologico oppure sono importanti per l’approvvigionamento di acqua potabile;

• il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero. All’interno della stessa, il potenziamento degli impianti deve anche essere distribuito nel tempo; rispetto alle altre categorie di impianti soggette all’obbligo di potenziamento, questi piccoli impianti devono di norma essere trattati con minore urgenza.

Le acque di scarico delle industrie e delle imprese artigianali che defluiscono dalle stazioni di depurazione comunali contribuiscono al carico inquinante mediamente per circa il 20 per cento come equivalenti-abitanti. Di ciò si è tenuto conto nella determinazione dei valori soglia relativi agli abitanti allacciati, valori che riguardano esclusivamente le acque di scarico domestiche. I criteri selezionati non sono più severi rispetto a quelli del progetto di modifica dell’OPAc sottoposta a indagine conoscitiva nel 2009. Allora si chiedeva un’efficienza depurativa dell’80 per cento, tra l’altro per le acque di scarico da impianti a partire da 100 000 abitanti equivalenti (AE). Attualmente, anziché il valore 100 000 AE si utilizza il valore 80 000 abitanti allacciati (100 000 AE meno 20 000 equivalenti-abitanti).

I Cantoni tengono conto anche della futura evoluzione demografica nel quadro della pianificazione con cui si stabilisce quali stazioni di depurazione devono adottare misure di eliminazione delle sostanze organiche in tracce e secondo quale calendario. La pianificazione e l’attuazione delle misure viene coordinata a livello nazionale tramite uno scambio di esperienze tra i Cantoni organizzato dalla Confederazione. In questo contesto possono essere elaborati adeguati supporti decisionali, ad esempio in forma di schede informative.

Parametro n. 9

L’esigenza relativa alla richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) si applica adesso soltanto nelle stazioni di depurazione in cui le concentrazioni di BOD5 nelle acque di scarico possono avere effetti pregiudizievoli su tali acque. Pertanto, le misurazioni di tale valore sono necessarie soltanto in quelle stazioni che presentano un tenore rilevante di BOD5 nel deflusso.

Numero 41 Frequenza dei prelievi

Capoverso 1

Le esigenze di cui al numero 2 parametro n. 8 (sostanze organiche in tracce) si riferiscono a campioni prelevati su 48 ore. Affinché l’efficienza depurativa possa essere determinata in modo attendibile attraverso misurazioni dell’afflusso e del deflusso nelle stazioni di depurazione, è necessario prendere in considerazione un periodo più lungo rispetto agli altri parametri.

Capoverso 2

Per la misurazione dell’efficienza depurativa in caso di sostanze organiche in tracce occorre prendere in considerazione un numero minimo inferiore di campioni all’anno. Nel primo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento di un impianto devono essere analizzati almeno i seguenti campioni:

Impianti con 2000 AE e più 8 campioni all’anno

Impianti con 10 000 AE e più 12 campioni all’anno

Impianti con 50 000 AE e più 24 campioni all’anno

Dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento di un impianto deve essere misurata la metà del numero di campioni indicato in precedenza. Occorre mantenere o reintrodurre una maggiore frequenza dei prelievi se le acque di scarico non rispettano nel corso dell’anno le esigenze relative all’eliminazione delle sostanze in tracce. È previsto che l’UFAM preciserà la misurazione dell’efficienza depurativa, nonché le esigenze relative alla sorveglianza dell’esercizio in un aiuto all’esecuzione.

Attraverso la misurazione di adeguati parametri d’esercizio, associata alla misurazione dell’efficienza depurativa in base a certe sostanze, è possibile garantire in modo alquanto

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