Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

3 Commento alle modifiche di altri atti normativi

Diverse ordinanze contengono riferimenti alle zone di protezione delle acque sotterranee definite nell’OPAc. Con la ridefinizione delle zone di protezione all’interno degli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei si rende necessaria la modifica di alcuni atti normativi. In particolare, le restrizioni all’utilizzazione che attualmente si riferiscono alle zone S2 e S3 devono essere riferite in certi casi anche alle nuove zone Sh e Sm. Inoltre,

l’adeguamento costituisce l’occasione per uniformare la terminologia, non sempre omogenea, utilizzata nei rimandi alle zone di protezione delle acque sotterranee. La modifica dell’OPAc comporta l’adeguamento dei seguenti atti normativi: ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11), ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600), ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911), ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22). Rispetto a oggi, le modifiche apportate a tali atti non implicano né ulteriori né più ampie restrizioni

all’utilizzazione.

Le modifiche di seguito esposte necessitano di un commento:

Allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620)

La carta svizzera di protezione delle acque, introdotta all’articolo 30 capoverso 2 OPAc, fa parte dei geodati di base di diritto federale. Pertanto, deve essere inserita nel Catalogo dei geodati di base all’allegato 1 OGI.

Articolo 9 capoverso 4 dell’ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 814.600)

La conoscenza delle ubicazioni delle captazioni d’acqua sotterranea, degli impianti di ravvenamento della falda freatica, nonché delle corrispondenti zone di protezione delle acque sotterranee è indispensabile ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente degli impianti di trasporto in condotta secondo l’OITC, poiché, ad eccezione dei gasdotti nelle zone S3 e Sm, simili impianti di trasporto in condotta non sono autorizzati nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Finora nei piani d’insieme dovevano figurare soltanto le captazioni d’acqua sotterranea e non le zone di protezione delle acque sotterranee.

Articoli 13 e 43, nonché allegato 2 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600)

Attualmente è in corso la revisione dell’OTR. Le modifiche che si rendono necessarie

nell’OTR a seguito della presente revisione dell’OPAc si riferiscono alla versione vigente dell’OTR. Della nuova regolamentazione delle zone di protezione negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei si tiene conto anche nella revisione dell’OTR.

Allegato 2.5 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi

nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.81)

Numero 1.2

Capoverso 3

La riserva dei divieti di cui all’allegato 2.5 numero 1.1 può essere soppressa dal momento che la disposizione sancisce soltanto una deroga al divieto di impiego dei prodotti fitosanitari nel bosco, mentre gli altri divieti continuano ad essere validi anche senza esplicita riserva.

Capoverso 3bis

Se misure quali la sarchiatura fossero sproporzionate, i binari ferroviari che si trovano in vasche impermeabili all’interno di una zona S2 possono essere trattati, dal punto di vista della protezione delle acque sotterranee, con erbicidi a condizione che altre misure meno inquinanti siano sproporzionate. Le acque di scarico prodotte devono essere eliminate al di fuori della zona S2.

26/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796