Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
zione informa periodicamente sullo stato del patrimonio del finanziamento speciale, lo stato degli obblighi e le previsioni circa i ricavi e le spese future.
Articolo 51b Dati dei Cantoni
Affinché la Confederazione possa riscuotere la tassa, i Cantoni devono fornire all’UFAM determinati dati.
Conformemente alla lettera a, per tutte le stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, i Cantoni devono annunciare annualmente all’UFAM, entro il 31 marzo, il numero degli abitanti domiciliati a titolo permanente allacciati a detti impianti. La fonte dei dati è costituita dai dati aziendali delle stazioni di depurazione e dalle statistiche comunali. Per la maggior parte delle stazioni di depurazione, già oggi vengono rilevati periodicamente diversi indicatori secondo le raccomandazioni dell’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) e dell’organizzazione Infrastrutture comunali (KI; ex Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l’eliminazione dei rifiuti dell’Unione delle città svizzere). Il nuovo obbligo di annuncio dovrà sviluppare questo rilevamento periodico, e ampiamente consolidato, introdotto dalle associazioni di categoria.
La lettera b disciplina la presentazione all’UFAM del conteggio finale da parte del Cantone. Conformemente all’articolo 60b LPAc, i detentori delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono presentare al Cantone, entro il 30 settembre dell’anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati per il sovvenzionamento delle misure adottate ed essere così esentati dalla tassa a partire dall’anno civile successivo. I Cantoni devono verificare il conteggio finale e presentarlo alla Confederazione, unitamente alla domanda di indennità per le misure, entro il 31 ottobre dello stesso anno civile. Ciò permette alla Confederazione di verificare, entro la fine dell’anno civile, gli investimenti effettuati e il diritto
all’esenzione dalla tassa. Il conteggio finale presentato ai fini del sovvenzionamento deve essere quello definitivo, dato che il sovvenzionamento non può essere effettuato sulla base di dati provvisori.
Articolo 51c Riscossione della tassa
Capoverso 1
Ai detentori degli impianti di depurazione delle acque di scarico soggetti al pagamento della tassa, l’UFAM fattura annualmente la tassa dovuta per l’anno civile in corso entro il 1° giugno. L’importo della tassa viene calcolato sulla base del numero degli abitanti annunciati secondo l’articolo 51b OPAc che sono allacciati agli impianti e domiciliati a titolo permanente. In assenza della comunicazione dei dati, l’UFAM provvede a stimare il numero di abitanti allacciati. Conformemente all’articolo 60b capoverso 5 LPAc, le stazioni di depurazione accollano la tassa a chi ha reso necessarie le misure. La Confederazione raccomanda di utilizzare i modelli di emolumenti in uso presso le stazioni di depurazione.
In caso di contestazione della fattura, l’UFAM emana una decisione relativa all’emolumento impugnabile.
Capoverso 2
Su richiesta dei Cantoni, l’UFAM può fatturare la tassa anche agli stessi Cantoni. Ciò può facilitare l’esecuzione soprattutto nei Cantoni che prelevano una tassa cantonale sulle acque di scarico. Se intende avvalersi di questa possibilità, al momento della presentazione della domanda, il Cantone deve dimostrare all’UFAM di riscuotere la tassa dovuta dalle stazioni di depurazione secondo le medesime prescrizioni dell’UFAM. Nel primo anno della fatturazione al Cantone, la domanda dovrà essere presentata, unitamente all’annuncio secondo l’articolo 51b OPAc, entro il 31 marzo. In questo caso, l’UFAM fattura la tassa sulle acque di scarico al Cantone entro il 1° giugno. Anche negli anni successivi, la fattura viene trasmessa al Cantone. Entro il 31 marzo di ogni anno civile, il Cantone può chiedere che la tassa sia riscossa direttamente presso i detentori delle stazioni di depurazione e non più presso l’autorità cantonale.
14/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796