Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
Capoverso 3
La fattura deve essere pagata entro 30 giorni a partire dalla data in cui la riceve il detentore della stazione di depurazione soggetta al pagamento della tassa oppure il Cantone. In caso di fattura contestata, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.
Articolo 51d Prescrizione
Il credito fiscale si prescrive di norma in 10 anni. Il termine di prescrizione assoluto è di 15 anni.
Articolo 52 Rubrica
La rubrica dell’articolo 52 della vigente OPAc viene precisata. In futuro, oltre all’eliminazione dell’azoto, la Confederazione promuove finanziariamente nelle stazioni di depurazione anche l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce.
Articolo 52a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di
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Capoverso1
Le indennità sono accordate ai Cantoni singolarmente per ogni stazione di depurazione. Un sovvenzionamento globale nel quadro di accordi programmatici non è in questo caso opportuno. Infatti, i vantaggi di un simile sovvenzionamento sarebbero limitati, considerato che su tutto il territorio svizzero ci sono soltanto un centinaio di stazioni di depurazione e che si dispone di prescrizioni relativamente chiare per quanto concerne gli impianti da potenziare.
Capoverso 2
L’assegnazione dell’indennità decade se la misura che dà diritto alla stessa non è attuata entro cinque anni. Questa disposizione assicura una rapida attuazione delle misure. Una misura è considerata attuata se l’impianto è stato costruito ed è entrato in funzione.
Capoverso 3
Danno diritto all’indennità anche le canalizzazioni che vengono costruite al posto di impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Tale caso si verifica quando la stazione di depurazione interessata dal potenziamento viene chiusa e si costruisce una canalizzazione di collegamento verso un’altra stazione di depurazione ubicata nelle vicinanze (stazione di destinazione). Anche dopo l’allacciamento, la stazione di destinazione deve adempiere alle esigenze relative all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce (all. 3.1 n. 2 n. 8 OPAc). La stazione di destinazione deve poi adottare misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce solo se soddisfa i relativi criteri di selezione. Le indennità per le canalizzazioni di collegamento sono corrisposte anche se la stazione di destinazione secondo l’allegato 3.1 numero 2 n. 8 OPAc non deve adottare misure.
Per la costruzione di canalizzazioni di collegamento è versata un’indennità pari al 75 per cento dei costi d’investimento computabili, ma al massimo la stessa somma che sarebbe stata corrisposta se nella stazione di depurazione in questione fossero state attuate le misure di potenziamento. Le basi per la determinazione dei costi computabili sono definite
dall’UFAM in un aiuto all’esecuzione che tiene conto dei diversi procedimenti.
Capoverso 4
Prima di ordinare una misura per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce, l’autorità consulta l’UFAM. Ai fini del sovvenzionamento, l’UFAM esamina se la misura soddisfa le esigenze giuridiche. In questo modo, si garantisce che le misure ordinate dall’autorità siano sufficienti e sovvenzionabili e si crea certezza giuridica e di pianificazione.
Soltanto dopo che la misura è stata ordinata (e quindi a conclusione di eventuali procedure di ricorso), il Cantone presenta la domanda di finanziamento all’UFAM che provvede ad assegnare l’indennità al Cantone. I costi computabili presumibili vengono calcolati prima dell’inizio dei lavori, in base al preventivo e applicando un aiuto all’esecuzione della Confede-
15/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796