Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

1.2.5 Ulteriori modifiche

Nel quadro della valutazione generale dell’OPAc sono stati individuati anche altri singoli temi per i quali si rendono necessarie modifiche:

 L’utilizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti nell’agricoltura non è più am-

messa. Il corrispondente termine transitorio previsto dall’allegato 2.6 numero 5

dell’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) è nel frattempo scaduto. Di conseguenza, numerose disposizioni obsolete dell’OPAc riguardanti

l’utilizzazione di fanghi di depurazione vengono abrogate.

 La Confederazione avrà l’obbligo di elaborare una carta svizzera di protezione delle ac-

que in formato elettronico. Per garantire uniformità, sia a livello di rappresentazione che d’interpretazione, l’UFAM potrà trattare i dati trasmessigli dai Cantoni.

 Le esigenze generali poste all’immissione di acque di scarico inquinate nelle acque sono

integrate dal nuovo parametro «Richiesta chimica di ossigeno» (COD). In questo modo si garantisce che il carico organico inquinante nelle acque di scarico venga misurato applicando i metodi oggi abitualmente in uso.

 Analisi pluriennali condotte sulle acque di scarico da parte dei Cantoni hanno indicato

che per il parametro «Richiesta biochimica di ossigeno» (BSB5) non è più necessario un controllo diffuso. La sua misurazione viene pertanto limitata agli impianti nei quali il tenore rilevato nelle acque di scarico ha effetti pregiudizievoli sulla qualità dell’acqua di un corso d’acqua.

1.3 Compatibilità con il diritto dell’UE

Le modifiche proposte nella presente revisione dell’ordinanza sono compatibili con il diritto dell’Unione europea (UE). Dal 2000 è in vigore nell’UE la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque, DQA). Scopo della direttiva è istituire un quadro a livello comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee. La DQA, che non essendo vincolante per la Svizzera non comporta obblighi diretti per il nostro Paese, comprende un obbligo programmatico di miglioramento per le acque in cattivo stato. Le modifiche proposte con la presente revisione dell’OPAc perseguono la medesima finalità.

Attraverso la collaborazione della Svizzera in seno alle commissioni internazionali che si occupano di acque transfrontaliere e di protezione delle acque, la cooperazione con i diversi Stati membri dell’UE è non soltanto garantita, ma anche imprescindibile. Essa si sviluppa in particolare tramite la Commissione internazionale per la protezione del Reno

dall’inquinamento (CIPR), la Commissione internazionale sulla protezione delle acque per il Lago di Costanza (IGKB) e la Commissione internazionale per la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento (CIPEL). La dichiarazione dei Ministri della 15a Conferenza ministeriale sul Reno del 28 ottobre 2013 a Basilea ribadisce che, per molte sostanze in tracce, le acque di scarico comunali sono il principale canale d’immissione nelle acque malgrado la loro depurazione in appositi impianti. I ministri concordano sul fatto che, sul piano nazionale e internazionale, occorre adottare misure per prevenire e ridurre le immissioni di microinquinanti nelle acque. Le misure nelle stazioni di depurazione delle acque di scarico destinate all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce sia in Svizzera che negli altri Stati membri del CIPR forniscono un contributo importante oltre alle misure già introdotte.

Nel contesto dell’attuazione della direttiva quadro sulle acque sono stati nel frattempo predisposti strumenti completi per la valutazione della qualità delle acque. Per un numero elevato di sostanze sono state definite esigenze numeriche relative alle acque superficiali. Con la revisione dell’OPAc, vengono introdotte anche in Svizzera esigenze numeriche relative alle sostanze con un’incidenza sulle acque. La determinazione di questi valori per i corsi d’acqua dovrà avvenire in analogia alle prescrizioni della DQA che disciplinano la fissazione di criteri di qualità in base all’ecotossicità. Riguardo a questo aspetto, la Svizzera può beneficiare degli sviluppi in corso in seno all’UE. Poiché il nostro Paese è bagnato da diverse acque

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