Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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salario minimo o a tempo parziale. Integrando in modo più rapido e solido nel mercato del lavoro le persone ammesse provvisoriamente si risparmiano prestazioni di aiuto sociale. Se grazie a queste misure si riuscisse a integrare nel mercato del lavoro oltre 150 persone ammesse provvisoriamente in più ogni anno, il risparmio nell’ambito dell’aiuto sociale per la Confederazione sarebbe superiore alle entrate lorde (ca. 2,4 mio. di franchi) provenienti dal contributo speciale per questo gruppo di persone.
L’abolizione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa va sostenuta anche in considerazione del fatto che, di regola, il rimborso delle spese d’aiuto sociale di cui si è legalmente usufruito è richiesto dai Cantoni soltanto quando la situazione finanziaria del beneficiario lo permette. Alcuni Cantoni rinunciano addirittura al rimborso delle prestazioni di aiuto sociale. Tenendo presente queste norme in materia d’aiuto sociale, appare opportuno equiparare le persone del settore dell’asilo agli Svizzeri e agli altri stranieri.
Se si abroga il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente, per motivi di economicità occorre procedere allo stesso adeguamento anche per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. Negli ultimi cinque anni, con il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa la Confederazione ha realizzato in media entrate lorde annue pari a circa 6,1 milioni di franchi, a carico per il 40 per cento circa delle persone ammesse provvisoriamente (ca. 2,4 mio. di franchi) e per il restante 60 per cento dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione (3,7 mio. di franchi). Le entrate nette ammontano a circa 4 milioni di franchi. Abolendo il contributo speciale soltanto per le persone ammesse provvisoriamente restano alla Confederazione entrate nette pari a circa 2 milioni di franchi.
Si tratta di un importo talmente esiguo che dal punto di vista economico non conviene più imporre soltanto ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione l’obbligo di pagare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa; tanto più che nell’ambito del riassetto delle procedure d’asilo si prevede che su circa il 60 per cento delle domande d’asilo si deciderà nei centri della Confederazione, dove i richiedenti l’asilo non possono esercitare un’attività lucrativa. Anche le domande degli altri richiedenti l’asilo saranno trattate in modo celere e di regola concluse entro il termine di un anno. Come risultato del riassetto, in futuro il contributo speciale non sarà quasi più versato.
Se si riuscissero a integrare 230 persone all’anno in più nel mercato del lavoro, il risparmio nell’ambito dell’aiuto sociale supererebbe le entrate nette annue attualmente ottenute (circa 4 mio. di franchi) dal contributo speciale di richiedenti l’asilo e persone ammesse provvisoriamente.
S’intende mantenere l'attuale prelevamento di valori patrimoniali (art. 86 in combinato disposto con art. 87 LAsi, art. 88 LStr), nonostante l'abolizione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa. Per prelevamento di valori patrimoniali s’intende la confisca di somme di denaro contante, oggetti con valore pecuniario e valori immateriali quali averi bancari, a condizione che non provengano da un'attività lucrativa. La confisca è effettuata in particolare dal personale nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi cantonali, dal Corpo delle guardie di confine e dalla polizia.