Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo il diritto vigente, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sottostanno alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali (art. 87 legge sull’asilo15; LAsi) e – se esercitano un’attività lucrativa – all’obbligo di pagare il contributo speciale (art. 86 LAsi). Lo stesso vale per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 88 LStr).
Questi gruppi di persone devono rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso mediante questi due strumenti. Il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa e quello sui valori patrimoniali (prelevamento di valori patrimoniali) sono dovuti indipendentemente dai costi effettivamente causati.
Se persone appartenenti ai gruppi sopra menzionati iniziano a esercitare un’attività lucrativa, i datori di lavoro sono obbligati a versare alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il 10 per cento dei relativi stipendi. La SEM può inoltre prelevare i valori patrimoniali degli appartenenti a tali gruppi e computarli nel contributo speciale (art. 87 LAsi).
L’importo da versare ammonta al massimo a 15 000 franchi per persona (incl. il prelevamento di valori patrimoniali). L’obbligo di pagare il contributo speciale si estingue al raggiungimento di tale importo, al più tardi dopo dieci anni (art. 10 cpv. 2 lett. a OAsi 2). Nel caso di persone ammesse provvisoriamente termina tre anni dopo l’ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l’arrivo in Svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2). Negli ultimi anni l’obbligo di pagare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa e il prelevamento di valori patrimoniali hanno prodotto entrate lorde medie pari a circa 6,5 milioni di franchi l’anno; le entrate nette ammontano a circa 4 milioni di franchi annui.
Sebbene gli stranieri ammessi provvisoriamente restino di norma molti anni o per sempre in Svizzera, sono spesso male integrati nel mercato del lavoro; la quota media di persone ammesse provvisoriamente in età lavorativa (16 - 65 anni di età) che esercita un’attività lucrativa si è situata negli ultimi anni tra il 35 e il 40 per cento. Ciò è riconducibile alla mancanza di competenze professionali, alla situazione del mercato del lavoro e alle ristrettive norme amministrative. L’esercizio di un’attività lucrativa e il cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione (art. 85 cpv. 5 e 6 LStr) e i datori di lavoro devono versare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa sopra menzionato. Dato che il reddito di questo gruppo di persone è relativamente modesto, questa detrazione del 10 per cento del salario, che si aggiunge all’imposta alla fonte del 10 per cento, fa sì che la disponibilità a intraprendere un’attività lavorativa diminuisca.
Il Consiglio federale è dell’avviso che la riduzione degli ostacoli amministrativi per i datori di lavoro e la creazione di incentivi per gli stranieri ammessi provvisoriamente consentano di promuovere l’integrazione di questi ultimi nel mercato del lavoro. Per questo motivo devono essere aboliti l’obbligo di pagare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa e l’obbligo di autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa (cfr. sotto) per queste persone.
Il vantaggio per i datori di lavoro risiede nella riduzione dell’onere amministrativo in caso di assunzione di persone ammesse provvisoriamente; in questo modo si incentiva l’uso di questo potenziale indigeno. L’eliminazione del contributo speciale rende inoltre più lucrativo per le persone ammesse provvisoriamente esercitare un lavoro con
15 RS 142.31