Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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− Revoca del permesso di domicilio: secondo il diritto vigente, un permesso di do-

micilio può già essere revocato se lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr) o è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (art. 62 lett. b LStr applicabile in virtù del rinvio dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LStr). L’ordinanza esecutiva precisa che vi è una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici in caso di atti di matrice terroristica o estremistica (art. 80 cpv. 1 lett. c OASA21).

Inoltre, sono state adottate misure più severe nell’ambito del diritto penale per quanto riguarda i matrimoni forzati, che dal 1° luglio 2013 sono oggetto di una norma penale esplicita22. L’articolo 181a del Codice penale prevede ora una pena detentiva fino a cinque anni per il responsabile di un matrimonio forzato. Le disposizioni del CP consentono di punire anche chi ha commesso il reato all’estero.

2.2.3 No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari (Iv. pa. 08.428)

L’iniziativa parlamentare23 prevede la revoca per legge del diritto al ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di dimora, un permesso di dimora temporaneo o a cui è stata concessa l’ammissione provvisoria, se beneficiano di prestazioni complementari. Le persone titolari di un permesso di domicilio dovrebbero perdere il diritto al ricongiungimento familiare se ricevono prestazioni complementari. Inoltre, l’iniziativa parlamentare chiede un ampliamento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 97 capoverso 3 LStr: le autorità degli stranieri dovrebbero essere automaticamente informate in merito al versamento di prestazioni complementari.

La spinta a presentare questa iniziativa parlamentare è venuta da una sentenza del 20 febbraio 200824 del Tribunale federale, secondo cui le prestazioni complementari non devono essere equiparate all’aiuto sociale, ma considerate come parte del reddito. Ne consegue che i beneficiari di prestazioni complementari sono favoriti rispetto ai richiedenti che, pur svolgendo un’attività lucrativa, non dispongono di reddito sufficiente ai fini del ricongiungimento familiare. La sentenza del Tribunale federale ha chiaramente stabilito che tale situazione può essere cambiata solo con una modifica di legge.

La legge sugli stranieri regola soltanto il ricongiungimento familiare dei cittadini di Stati terzi, mentre il ricongiungimento familiare dei cittadini degli Stati UE/AELS è disciplinato dall’ALC e non presuppone mezzi finanziari propri sufficienti. In questo caso una modifica richiede quindi un adeguamento dell’ALC.

Considerazioni generali sulle prestazioni complementari: può ricevere prestazioni complementari chi ha diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell’as-

21 RS 142.201

22 La legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati prevede esplicitamente una pena per i matrimoni forzati; RU 2013 1035; FF 2011 1987

23 Depositata il 28 maggio 2008 da consigliere nazionale Müller Philipp; dopo l’esame preliminare positivo dell’iniziativa nel 2008 da parte delle CIP, il Consiglio nazionale ha approvato il 28 marzo 2011 e il 22 marzo 2013 le rispettive richieste della sua CIP di prorogare di due anni il termine per elaborare il progetto.

24 2C_448/2007