Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Contenuto del progetto di modifica della legge sugli stranieri (integrazione; 13.030)
L’8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sugli stranieri (integrazione; 13.0301– a seguire: «Progetto integrazione»). Partendo dal principio consolidato del «promuovere ed esigere», il progetto apporta modifiche mirate alle norme di ammissione e soggiorno e alle disposizioni sull’integrazione esistenti, così da rendere l’integrazione maggiormente vincolante e far sì che lo straniero si assuma in modo più attivo le proprie responsabilità nel processo d’integrazione.
Si intende concedere il permesso di domicilio soltanto agli stranieri integrati. Il disegno di legge definisce una serie di chiari criteri d’integrazione che devono essere soddisfatti per il rilascio o la proroga di un permesso per gli stranieri. Altre novità sono rappresentate dai requisiti linguistici proposti a livello di ricongiungimento familiare, dall’introduzione su scala nazionale di interventi di prima informazione dei nuovi arrivati, dall’applicazione armonizzata degli accordi d’integrazione e dall’ampliamento degli attuali obblighi di comunicazione e dei motivi di revoca dei permessi di dimora se si riscontrano lacune a livello di integrazione.
Il progetto intende tuttavia anche tenere conto in modo particolare degli sforzi profusi dagli stranieri nel processo di integrazione. L’idea è di agevolare il processo d’integrazione mediante degli incentivi, in particolare con un miglioramento dello statuto di cui gode la persona in base alla legislazione sugli stranieri: conformemente al disegno del Consiglio federale, lo straniero che ha vissuto in Svizzera dieci anni avrà diritto al rilascio di un permesso di domicilio ordinario solo se è integrato.
Il Progetto integrazione definisce inoltre più chiaramente i compiti della Confederazione e dei Cantoni nella promozione dell’integrazione e continua a puntare sull’approccio consolidato delle strutture ordinarie: l’integrazione deve avvenire in primo luogo nelle scuole, nell’ambito della formazione, nel mondo del lavoro, nel settore della sanità e nei quartieri. Con l’adeguamento di ulteriori atti normativi2 federali si vuole definire in modo più chiaro la promozione dell’integrazione quale compito trasversale di attori privati e pubblici. La promozione specifica dell’integrazione deve colmare le attuali lacune attraverso programmi e progetti pertinenti; in particolare deve migliorare anche la tutela dalla discriminazione.
1.2 Decisioni del Parlamento sul Progetto integrazione e mandato al Consiglio federale
Il Progetto integrazione del Consiglio federale è stato approvato con poche modifiche dal Consiglio degli Stati quale Camera prioritaria durante la sessione invernale 20133. La Camera ha proceduto ai seguenti adeguamenti:
− non si ha automaticamente diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo
un soggiorno di dieci anni in Svizzera (art. 34 cpv. 2 D-LStr, frase introduttiva);
1 FF 2013 2045
2 Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10; legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, RS 700; legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, RS 831.20; legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0
3 Cfr. Tabella sinottica Sessione invernale 2013 Decisione del Consiglio degli Stati; http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2013/20130030/S11%20I.pdf