Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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Capoverso 6: nelle disposizioni esecutive il Consiglio federale può precisare ulteriormente la procedura di notificazione.
Per calcolare l’importo forfettario dell’aiuto sociale versato dalla Confederazione ai Cantoni per le persone del settore dell’asilo occorre garantire il trasferimento dei dati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). La notificazione deve avvenire se possibile mediante Internet; una soluzione analoga è già impiegata ad esempio per l’obbligo di notificazione dei fornitori di prestazioni provenienti da uno Stato UE/AELS in caso di soggiorni superiori ai 90 giorni.
Articolo 88 Contributo speciale sul patrimonio
L’avamprogetto prevede di abolire il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa secondo l’articolo 86 LAsi (cap. 2.1.2). Sussistono invece l’obbligo generale di rimborso secondo l’articolo 85 LAsi e la possibilità di prelevare i valori patrimoniali secondo l’articolo 86 in combinato disposto con l’articolo 87 LAsi. In seguito a queste modifiche della legge sull’asilo vengono adeguati la rubrica e il tenore del capoverso 1.
Rimangono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo decimo della LAsi.
È pure applicabile l’articolo 112a Lasi secondo cui, durante la procedura di ricorso, la prescrizione delle pretese finanziarie della Confederazione nei confronti di beneficiari di sussidi o dell’aiuto sociale non decorre, o, se già in corso, è sospesa. Questa normativa è stata introdotta con la modifica della legge sull’asilo del 14 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 201435.
La normativa secondo cui la prescrizione non decorre o è sospesa deve essere applicabile anche per quanto concerne le pretese finanziarie della Confederazione nei confronti delle persone ammesse provvisoriamente. Nella revisione della legge sull’asilo è stata tralasciata per svista la necessaria modifica dell’articolo 88 LStr.
Il capoverso 2 stabilisce che per le persone ammesse provvisoriamente l'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo l'entrata. Il Consiglio federale può prevedere una durata ridotta dell’obbligo come da legislazione vigente (art. 86 cpv. 3 LAsi in combinato disposto con art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2).
Articolo 97 capoverso 3 lettere f e g
Secondo il diritto vigente, alle autorità in materia di stranieri devono essere notificati l’avvio di inchieste penali, le sentenze civili e penali, le modifiche legate allo stato civile e il divieto di contrarre matrimonio, il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale e la riscossione di indennità di disoccupazione (art. 97 cpv. 3 lett. a−e LStr).
Per attuare l’iniziativa parlamentare 08.428 (cap. 2.2.3), il presente avamprogetto prevede di ampliare questi obblighi di notificazione secondo l’articolo 97 capoverso 3 LStr: la lettera f statuisce un obbligo di notificazione in caso di percepimento di prestazioni. A differenza dell’iniziativa parlamentare, l’avamprogetto disciplina il nuovo criterio in una lettera f separata, limitandosi inoltre alle prestazioni complementari annuali disciplinate dal diritto federale (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC). La presente revisione parziale della legge sugli stranieri tiene conto delle misure per lottare contro gli abusi (cap. 2.2.3).
35 RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503