Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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Il capoverso 5 è abrogato in seguito alla prevista soppressione dell’obbligo di pagare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa (cap. 2.1.2).
Articolo 87
I capoversi 1 e 2 estendono la cerchia delle persone tenute alla restituzione alle persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato (cfr. commento all'art. 86 cpv. 1 AP-LAsi).
Capoverso 2bis: il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Questi crediti non fruttano interesse. Un tale disciplinamento figura già nel diritto vigente in materia di obbligo generale di rimborso (art. 85 cpv. 3 LAsi).
I capoversi 3 e 4 sono abrogati in seguito alla prevista soppressione dell’obbligo di pagare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa (cap. 2.1.2).
La normativa del capoverso 5 resta applicabile soltanto ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione, come da diritto vigente. L’obiettivo è di incentivare tali persone, la cui procedura di asilo è in corso, a lasciare la Svizzera il più velocemente possibile.
L'avamprogetto stabilisce che le domande di restituzione dei valori patrimoniali messi al sicuro devono essere presentate prima di lasciare la Svizzera. La mancanza di tale disposizione nel diritto vigente determina nella pratica un onere amministrativo significativo: poiché non è fissato un termine per la presentazione delle domande, una richiesta di restituzione può essere inoltrata dall’estero anche anni dopo la partenza dalla Svizzera.
Articoli 115 lettera c, 116a e 117
Queste disposizioni sono abrogate in seguito alla prevista soppressione dell’obbligo di pagare il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa (cap. 2.1.2).
Disposizioni transitorie
Ai procedimenti e ai crediti concernenti il contributo speciale e il prelevamento di valori patrimoniali (art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStr) pendenti all’entrata in vigore della presente modifica della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri si applica il diritto previgente.
4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Negli ultimi cinque anni il contributo speciale ha fruttato alla Confederazione entrate lorde pari a circa 6,1 milioni di franchi annuali. Circa il 40 per cento delle entrate lorde provenivano da persone ammesse provvisoriamente (circa 2,4 milioni di franchi) e circa il 60 per cento da richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione (circa 3,7 milioni di franchi).
Con l’abolizione del contributo speciale verranno pertanto a mancare alla Confederazione entrate nette di circa 4 milioni di franchi. Tuttavia, se queste misure di agevola-