Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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− in linea di principio lo straniero può essere ammesso a esercitare un’attività lu-

crativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine soltanto se al momento della domanda è già in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro (stralcio art. 26a cpv. 2 D-LStr);

− nell’ambito del ricongiungimento familiare, il coniuge straniero di una persona

titolare di un permesso di domicilio o dimora deve essere in grado, al più tardi in occasione della proroga del suo permesso, di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Ai fini del rilascio del permesso di dimora è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica (art. 43 cpv. 1 lett. b e art. 44 cpv. 1 lett. d D-LStr);

− le regole sull’acquisizione di conoscenze linguistiche si applicano anche in caso

di ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente (art. 87 cpv. 7 lett. d e art. 7bisD-LStr);

− prima di definire le categorie di persone di cui tener conto nella promozione

dell’integrazione, il Consiglio federale consulta i Cantoni e le associazioni comunali (art. 53a D-LStr);

− modifiche redazionale degli articoli 33 capoverso 5, 43 capoverso 1ter, 83 capo-

verso 9 e 97 capoverso 3 lettera e D-LStr.

Con decisione del 12 marzo 2014, il Consiglio nazionale ha rinviato il Progetto integrazione al Consiglio federale con l’incarico di sottoporre all’Assemblea federale proposte di emendamento delle decisioni del Consiglio degli Stati per attuare la nuova disposizione costituzionale accettata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014. Ha inoltre incaricato il Consiglio federale di integrare nel disegno di legge le richieste di cinque iniziative parlamentari pendenti, cui le commissioni delle istituzioni politiche di ambo le Camere hanno dato seguito4. Tali iniziative sono state presentate nel 2008 e nel 2010 e non sono quindi direttamente collegate all’attuazione dell’articolo 121a Cost.

Le iniziative parlamentari chiedono le seguenti modifiche della legge sugli stranieri:

− sostituzione del permesso di domicilio con un permesso di dimora in caso di la-

cune a livello d’integrazione (nuova possibilità di commutazione)5;

− armonizzazione delle procedure in caso di ricongiungimento familiare con per-

sone titolari di un permesso di dimora o di domicilio6;

− esclusione del ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni com-

plementari7;

4 La decisione ha il seguente tenore: «Entrare in materia e rinviare al Consiglio federale con l’incarico di presentare all’Assemblea federale proposte di modifica delle decisioni del Consiglio degli Stati che attuino la nuova disposizione costituzionale concernente tetti massimi e contingenti annuali (art. 121a Cost.). Il progetto di legge deve inoltre integrare le richieste delle iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485, cui le commissioni delle istituzioni politiche di ambo le Camere hanno dato seguito» (trad.); cfr. Boll. Uff. 2014 N 307

5 08.406 Iv. pa. Müller Philipp Permesso di dimora annuale per gli stranieri domiciliati che rifiutano di integrarsi

6 10.485 Iv. pa. Müller Philipp Uniformazione nel ricongiungimento familiare

7 08.428 Iv. pa. Müller Philipp No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari