Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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cantonale competente esamina minuziosamente l’idoneità dei futuri genitori adottivi che, per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria e l’idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative, devono offrire garanzie per la cura, l’educazione e la formazione del minore (art. 5 OAdoz19). Considerando le condizioni stabilite da tale disposizione, la proposta di questa iniziativa di subordinare il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora al criterio dell’integrazione risulta superflua;

− l’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr afferma esplicitamente che il diritto al ri-

lascio e alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale continua a sussistere se l’integrazione è avvenuta con successo. Il Progetto integrazione prevede che questo diritto sia soggetto all’obbligo di soddisfare i criteri d’integrazione ora elencati all’articolo 58a D-LStr. La richiesta dei promotori di completare l’articolo 51 capoverso 2 LStr in tal senso risulta superflua anche in questo caso.

2.2.2 Concretizzare l’integrazione a livello legislativo (Iv. pa. 08.420)

Questa iniziativa parlamentare20 chiede di modificare la legge sugli stranieri in modo tale che il permesso di domicilio possa essere rilasciato soltanto se lo straniero è ben integrato secondo l’articolo 34 capoverso 4 LStr, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale. In altre parole, richiede una standardizzazione del concetto di integrazione per ottenere un permesso di domicilio, indipendentemente dalla durata del soggiorno preliminare in Svizzera (5 o 10 anni). Allo stato attuale, la legge e le disposizioni di esecuzione impongono un’integrazione più solida dello straniero nel momento in cui richiede il rilascio del permesso di domicilio in anticipo, vale a dire dopo 5 anni di soggiorno in Svizzera.

L’iniziativa chiede anche di esaminare la possibilità di prevedere altri criteri per la revoca del permesso di domicilio, ad esempio per stranieri che sostengono posizioni estremiste o fondamentaliste in conflitto con il nostro Stato di diritto libero e democratico (p. es. stranieri che costringono i figli a contrarre matrimoni forzati).

In linea di massima, il Consiglio federale comprende le richieste dell’iniziativa parlamentare. Tuttavia non reputa necessari altri interventi normativi, dal momento che il diritto vigente prevede delle regole in questo ambito o le richieste sono già state attuate nel Progetto integrazione.

− Rilascio del permesso di domicilio: il Progetto integrazione prevede che gli stra-

nieri ricevano un permesso di domicilio soltanto se ben integrati (art. 34 cpv. 2 lett. c D-LStr). I criteri d’integrazione da soddisfare sono definiti nell’articolo 58a D-LStr: uno straniero è considerato ben integrato se rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici come anche i valori della Costituzione federale, possiede le competenze linguistiche necessarie e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica. Il Consiglio federale dovrà stabilire nelle disposizioni esecutive quali competenze linguistiche sono necessarie per il rilascio di un permesso di domicilio (art. 58a cpv. 2 D-LStr).

19 RS 211.221.36

20 Depositata il 20 marzo 2008 dal consigliere nazionale Pfister Gerhard; dopo l’esame preliminare positivo dell’iniziativa nel 2008 da parte di entrambe le CIP, il Consiglio nazionale ha approvato il 1° ottobre 2010 e il 28 settembre 2012 le richieste della sua CIP di prorogare di due anni il termine per elaborare il progetto.