Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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In linea di massima, questo meccanismo di rimborso andrebbe mantenuto anche in caso di abolizione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa, rinunciando però all'obbligo per i Cantoni di tener conto dei valori patrimoniali già prelevati della Confederazione nel far valere il proprio diritto al rimborso. Ciò è giustificato anche da motivi di economia amministrativa, in quanto si evitano così, in casi specifici, complesse procedure di conteggio tra Confederazione e Cantoni che difficilmente sono compatibili con il sistema di compensazione generalmente in uso.

Sono inoltre previste alcune modifiche puntuali.

Il capoverso 1 estende esplicitamente l'obbligo di rimborso anche alle spese del soccorso d'emergenza e, di conseguenza, alle persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato (art. 86 cpv. 1 e 87 cpv. 1 AP-LAsi; cfr. commento all'art. 86 cpv. 1 AP-LAsi).

Secondo il capoverso 2, poiché la Confederazione in futuro non potrà più riscuotere un contributo speciale sul reddito da attività lucrativa, il suo diritto al rimborso sarà fatto valere mediante un contributo speciale sul patrimonio (prelevamento di valori patrimoniali). Il Consiglio federale fissa l'importo e la durata del contributo speciale (art. 86 cpv. 4 AP-LAsi).

Il capoverso 2bisstabilisce esplicitamente che il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale, come già accade attualmente.

Il capoverso 3 è abrogato in quanto il diritto al rimborso dei Cantoni è soggetto ai termini di prescrizione previsti dal diritto cantonale. Poiché in futuro la Confederazione dovrà far valere il proprio diritto al rimborso esclusivamente mediante un contributo speciale sul patrimonio, i termini di prescrizione di tale diritto sono fissati ora nell'articolo 87 capoverso 2bisAP-LAsi.

Il capoverso 4 è abrogato poiché il diritto al rimborso è ora retto dagli articoli 86 e 87 AP-LAsi per la Confederazione e dal diritto cantonale per i Cantoni.

Articolo 86 Contributo speciale sul patrimonio

La rubrica dell'articolo 86 è modificata in «Contributo speciale sul patrimonio» in seguito alla soppressione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa.

Il capoverso 1 estende esplicitamente la cerchia delle persone tenute al rimborso delle spese alle persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato. Questa precisazione fa sì che, anche nel caso delle persone tenute a partire, sia possibile prelevare, per rimborsare le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1, i valori patrimoniali di cui non è possibile dimostrare la provenienza.

Analogamente a quanto previsto dal diritto vigente, il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate dalle persone soggette all'obbligo di rimborso e dai congiunti da esse sostenuti.

Il capoverso 2 esplicita che il contributo speciale sul patrimonio è pagato mediante un prelevamento di valori patrimoniali secondo l'articolo 87 AP-LAsi.

I capoversi 3 e 4 stabiliscono che l'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa al più tardi dieci anni dopo il deposito della domanda d'asilo. Un termine analogo vale oggi per il contributo speciale sul reddito da attività lucrativa: l’obbligo di pagare il contributo cessa al più tardi dieci anni dopo l’inizio della prima attività lucrativa. Il Consiglio federale fissa l'importo e la durata del contributo speciale.