Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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(art. 121a cpv. 3 Cost.) per i cittadini degli Stati UE/AELS. Durante la procedura di consultazione sul Progetto integrazione, i Cantoni hanno chiaramente fatto notare che il controllo sistematico dei criteri d’integrazione in relazione con il rilascio e la proroga di tutti i permessi di dimora eccederebbe le loro capacità (p. es. i test linguistici). Inoltre anche con un esame approfondito della capacità d’integrazione prima dell’entrata in Svizzera non è possibile stabilire come si integrerà una persona.

In generale bisogna tener presente che le condizioni di ammissione e le norme sulla presenza e sul ricongiungimento familiare con i cittadini degli Stati UE/AELS sono disciplinate esaustivamente nell’ALC. Cambiarle richiederebbe una modifica dell’ALC mediante trattative con l’UE e non un adeguamento della legge sugli stranieri.

Sebbene vi siano alcuni problemi d’integrazione anche per una piccola parte dei cittadini degli Stati UE/AELS ─ ad esempio nell’ambito del ricongiungimento familiare ─, nel quadro dell’attuazione dell’articolo 121a Cost non si giustifica un’estensione a questa categoria di persone delle norme del Progetto integrazione.

Il Consiglio federale propone tuttavia una migliore integrazione nel mercato del lavoro delle persone del settore dell’asilo per promuovere il potenziale di forza lavoro presente sul territorio, ovvero i cosidetti lavoratori indigeni (2.1.2): i datori di lavoro dovrebbero poter sfruttare meglio il potenziale di queste persone che si trovano già in Svizzera. Alcuni provvedimenti tesi a promuovere il potenziale indigeno sono già stati messi in pratica, mentre altri saranno potenziati (p. es. iniziativa sul personale qualificato) o esaminati nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 121a Cost. Sarebbe, ad esempio, ipotizzabile una maggiore partecipazione dei datori di lavoro nella promozione del potenziale indigeno. La concessione di permessi per l’esercizio di un’attività lucrativa a nuovi assunti stranieri potrebbe essere vincolata, per il datore di lavoro, all’obbligo di creare nuovi posti di formazione. Vi è infatti una certa distorsione della concorrenza tra le imprese che formano il personale sul territorio svizzero e le imprese che ingaggiano, principalmente dall’estero, del personale già formato. Sarebbe anche pensabile che i datori di lavoro versino un apposito tributo nel caso assumano forza lavoro straniera. Misure simili permetterebbero di rendere i datori di lavoro più consapevoli della loro responsabilità sociopolitica e sensibilizzarli a un migliore sfruttamento della forza lavoro già disponibile in Svizzera.

Una maggiore integrazione delle persone del settore dell’asilo nel mercato del lavoro nazionale è anche una delle richieste del postulato «Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione»14, approvato dal Consiglio nazionale il 12 giugno 2014. Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le modalità per migliorare ed eventualmente ridisciplinare lo statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e di identificare delle misure per migliorarne l’integrazione nel mercato del lavoro quando rimangono stabilmente in Svizzera.

2.1.2 Attività lucrativa agevolata di persone del settore dell’asilo

Abolizione del contributo speciale

14 14.3008 Po. CIP-CN Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione