Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

In caso di durevole e considerevole dipendenza dall’aiuto sociale, la revoca del permesso di domicilio non è più ammessa dopo un soggiorno superiore a 15 anni. Questa normativa è abrogata in attuazione dell’iniziativa parlamentare 08.450 (cap. 2.2.4). In futuro i permessi di domicilio devono poter essere revocati in ogni momento, se non sono adempite le condizioni di cui all’articolo 63 capoverso 1 LStr.

Il capoverso 3 è inserito nell’avamprogetto in attuazione dell’iniziativa parlamentare 08.406 (cap. 2.2.1). Di conseguenza il permesso di domicilio potrà essere revocato e sostituito da un permesso di dimora se lo straniero non è disposto a integrarsi in Svizzera (commutazione del permesso C in permesso B). L’avamprogetto diverge dal testo dell’iniziativa parlamentare: la formulazione è in primo luogo modificata poiché s’intende abrogare il capoverso 2 (cfr. sopra). In secondo luogo, va fatto riferimento all’articolo 58a D-LStr; questa disposizione è introdotta dal Progetto integrazione e stabilisce criteri di integrazione chiari.

Articolo 85 capoversi 6 e 7 lettera cbis

Il capoverso 6 è abrogato in seguito alla soppressione dell’attuale obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa da parte delle persone ammesse provvisoriamente (cap. 2.1.2).

Il capoverso 7 lettera cbisesclude, in attauzione dell’iniziativa parlamentare 08.428 (cap.- 2.2.3), il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente che percepiscono prestazioni complementari. A differenza dell’iniziativa parlamentare, il nuovo criterio è previsto in una lettera cbisseparata; inoltre l’avamprogetto riguarda soltanto le prestazioni complementari annuali disciplinate dal diritto federale (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC). Queste modifiche tengono conto della revisione parziale della legge sugli stranieri concernente misure per lottare contro gli abusi (cap. 2.2.3).

Articolo 85a Attività lucrativa

La disposizione è nuova e disciplina l’obbligo di notificazione dell’esercizio di un’attività lucrativa da parte di persone ammesse provvisoriamente.

Capoverso 1: le persone ammesse provvisoriamente devono avere diritto a esercitare un’attività lucrativa nella misura in cui sono rispettate, conformemente all’articolo 22 LStr, le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nella professione.

Capoversi 2 e 3: il datore di lavoro è tenuto soltanto a notificare previamente alle autorità competenti del luogo d’impiego l’avvio e la fine dell’attività lucrativa o un cambiamento d’impiego. Deve fornire informazioni sull’identità e sul salario della persona che esercita l’attività lucrativa, sull’attività e sul luogo di lavoro. Deve inoltre confermare che le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nella professione sono rispettate (art. 22 LStr). Queste norme permettono di evitare un possibile dumping sociale e salariale.

Con la notificazione viene automaticamente concessa un’autorizzazione di esercitare un’attività lucrativa.

Capoversi 4 e 5: le autorità competenti del luogo d’impiego devono trasmettere le informazioni notificate sulle condizioni di salario e di lavoro agli organi di controllo che il Consiglio federale è tenuto a designare. La possibilità di controllare in seguito i dati è importante perché sovente le persone ammesse provvisoriamente vanno particolarmente tutelate, poiché sono impiegate in settori in cui le qualifiche richieste e i salari sono bassi.