Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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da rispettare per il ricongiungimento familiare (art. 47 LStr): il ricongiungimento familiare (di coniuge o figli) deve, infatti, essere richiesto entro cinque anni dal rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure dall’insorgere del legame familiare. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi. Allo scadere di questi termini, il ricongiungimento familiare è autorizzato unicamente a titolo eccezionale (p. es. se viene a mancare la debita assistenza nel Paese d’origine in seguito a morte o malattia). È quindi nell’interesse di uno straniero che vuole portare i membri della sua famiglia in Svizzera richiedere quanto prima il ricongiungimento familiare. Di conseguenza, normalmente il ricongiungimento familiare sarà avvenuto prima che sia possibile richiedere le prestazioni complementari.
Allo straniero in possesso di un permesso di breve durata, invece, non è consentito percepire prestazioni complementari.
Per i cittadini di uno Stato terzo, il campo di applicazione della modifica proposta è invece limitato ai casi in cui lo straniero percepisce già prestazioni complementari e il legame familiare (p. es. matrimonio con un cittadino svizzero, nascita di un figlio) si instaura durante tale periodo;
− in seguito al suo rapporto del 4 luglio 2012 sulla libera circolazione delle persone
e l’immigrazione in Svizzera28, il Consiglio federale ha valutato, anche in merito ai mezzi finanziari necessari, una standardizzazione dei criteri per il ricongiungimento familiare nell’ottica di una migliore regolazione dell’immigrazione. È emerso che limitare il ricongiungimento familiare per i cittadini di Stati terzi, nell’ambito delle possibilità concesse dal diritto costituzionale e internazionale, non influisce sulla portata dell’immigrazione.
L’iniziativa parlamentare chiede, mediante il completamento dell’articolo 51 LStr con un capoverso 3, che, domicilio se percepiscono prestazioni complementari, sia espressamente prevista l’estinzione del diritto al ricongiungimento familiare anche per le persone titolari di un permesso di domicilio. L’introduzione di questa disposizione nell’articolo 51 risulta però superflua in vista dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 10.485 «Uniformazione nel ricongiungimento familiare» (cfr. 2.2.5), che chiede di armonizzare i requisiti posti ai titolari di un permesso di domicilio per il ricongiungimento familiare con quelli posti ai titolari di permessi di dimora. In entrambi i casi il rilascio di un permesso per stranieri nel quadro del ricongiungimento familiare diventa possibile soltanto se i mezzi finanziari disponibili sono sufficienti (senza aiuto sociale e prestazioni complementari; la disposizione è inserita negli art. 43 e 44 AP-LStr).
Estensione dell’obbligo di comunicazione: la richiesta dell’iniziativa parlamentare di estendere l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 97 capoverso 3 LStr alla riscossione di prestazioni complementari fa in linea di massima già parte progetto legislativo «Libera circolazione delle persone e immigrazione: misure per lottare contro gli abusi»29, posto in consultazione dal 2 luglio al 22 ottobre 2014. Le basi legali per permettere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di prestazioni complementari e le autorità migratorie sono espressamente create con l’articolo 97 capoverso 3 lettera f LStr e l’articolo 26bisLPC.
28 Consultabile all’indirizzo: https://www.bfm.admin.ch/dam/data/pressemitteilung/2012/2012- 07-040/ber-br-i.pdf
29 Consultabile all’indirizzo: https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2014/ref_2014-07-02.html