Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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Tra le richieste dell’iniziativa vi è la revoca del permesso di domicilio per gli stranieri che non sono disposti ad integrarsi e la sua sostituzione con un permesso di dimora (commutazione di un permesso C in B). In tal caso il rilascio di un nuovo permesso di domicilio sarebbe consentito al più presto dopo tre anni.
Secondo il diritto vigente, il permesso di domicilio può essere revocato soltanto se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 63 LStr, mentre le conoscenze linguistiche insufficienti o la diversità di valori non sono motivi validi per la revoca. In una sentenza di febbraio 2008, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di uno straniero poco integrato (conoscenza minima della lingua tedesca, fortemente attaccato alle concezioni tradizionali della sua cultura di origine e della sua religione), ma da lungo tempo residente in Svizzera, il cui permesso di domicilio era stato revocato dal Cantone di San Gallo e che doveva essere rimpatriato nel suo Paese di origine17. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del permesso di domicilio, secondo il diritto vigente le autorità non possono prendere in considerazione il rilascio di un permesso di dimora18.
A parere del Consiglio federale va rigettata l’idea di un «permesso di domicilio in prova» proposta nell’iniziativa. Con modifiche mirate della LStr nell’ambito del Progetto integrazione si pone maggiormente l’accento sull’integrazione già al momento del rilascio di un permesso per stranieri. Partendo dal principio secondo cui l’integrazione è un processo progressivo che va collegato a un migliore statuto giuridico, la commutazione del permesso proposta contrasta con il modello graduale e con la norma secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.
Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare (art. 51 LStr)
L’iniziativa parlamentare chiede un ampliamento dei motivi che giustificano l’estinzione del diritto al ricongiungimento familiare. Oltre che per i motivi di revoca secondo l’articolo 62 (p. es. comportamento abusivo durante la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri, pena detentiva, dipendenza dall’aiuto sociale), il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbe estinguersi anche se lo straniero non è disposto ad integrarsi (p.es. conoscenze linguistiche insufficienti, delinquenza non grave).
A parere del Consiglio federale, l’ampliamento dei motivi di estinzione del diritto auspicato dall’iniziativa parlamentare non è necessario o è comunque da rifiutare per i seguenti motivi:
− la commutazione del permesso di domicilio in un permesso di dimora a causa
della mancata volontà d’integrazione (art. 63 cpv. 3 AP-LStr) determina già la decadenza del diritto al ricongiungimento familiare (cfr. art. 44 LStr; ricongiungimento familiare come disposizione potestativa). In questi casi il completamento dell’articolo 51 LStr richiesto dall’iniziativa parlamentare non avrebbe alcun effetto;
− il bambino affiliato (art. 48 LStr in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 2 LStr)
ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se ne è prevista l’adozione in Svizzera, sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d’adozione e la sua entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuta legalmente (art. 48 LStr). Nell’ambito della procedura di affidamento, l’autorità
17 DTF 134 II 1
18 Cfr. sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2010 2C_254/2010, consid. 4.3.