Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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sicurazione invalidità (AI) o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’AI ininterrottamente per almeno sei mesi (art. 4 cpv. 1 lett. a e c della legge federale sulle prestazioni complementari25; LCP). Un’altra condizione necessaria è avere domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). I cittadini di Stati terzi devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d’attesa); per i rifugiati e gli apolidi il termine d’attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 LPC). Per i cittadini degli Stati UE/AELS non vi è invece un termine d’attesa dato che l’ALC prevede in quest’ambito il pari trattamento dei cittadini svizzeri e dell’UE. Inoltre, si ha diritto alle prestazioni complementari soltanto se vi è una cosiddetta eccedenza delle spese. L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Alla fine del 2013 circa 301 000 persone hanno ottenuto prestazioni complementari. Il 77 per cento dei beneficiari erano Svizzeri, il 12 per cento cittadini UE/AELS e l’11 per cento cittadini di Paesi terzi. Gli Svizzeri hanno ricevuto l’81 per cento delle somme versate, i cittadini UE/AELS e quelli di Paesi terzi complessivamente il 19 per cento.

Esclusione dal ricongiungimento familiare per chi beneficia di prestazioni complementari: secondo il diritto federale le prestazioni complementari e l’aiuto sociale non vanno equiparati. Le due prestazioni sono in certo senso simili, visto che entrambe presuppongono uno stato di bisogno del beneficiario e mirano alla copertura corrente delle necessità di base della vita. In considerazione dei notevoli costi delle prestazioni complementari26, è comprensibile che l’iniziativa chieda di tener conto anche delle prestazioni complementari nel calcolo dei mezzi finanziari richiesti per il ricongiungimento familiare con cittadini di uno Stato terzo.

La disponibilità di mezzi finanziari sufficienti quale presupposto per il ricongiungimento familiare e la conseguente riduzione degli oneri finanziari pubblici sono motivi leciti per un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l’articolo 8 CEDU; conformemente al principio della proporzionalità i diversi interessi devono essere ponderati nel caso concreto27. È invece problematico sfavorire nell’ambito del ricongiungimento familiare coloro che non beneficiano di prestazioni complementari e non riescono a ottenere un reddito sufficiente tramite l’esercizio di un’attività lucrativa.

I seguenti motivi si oppongono alla richiesta di tenere conto delle prestazioni complementari nell’ambito del ricongiungimento familiare:

− dal punto di vista dell’integrazione, l’inasprimento delle condizioni per il ricon-

giungimento familiare è spesso controproducente e rallenta il processo d’integrazione nel suo insieme;

− nella pratica la normativa avrebbe effetti limitati a causa del termine d’attesa pre-

visto per il versamento delle prestazioni complementari (cfr. sopra) e dei termini

25 RS 831.30

26 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2013 «Prestazioni complementari dell’AVS/AI: aumento dei costi e necessità di riforme» (in adempimento dei postulati Humbel 12.3602, Kuprecht 12.3673 e Gruppo liberale radicale 12.3677); disponibile solo in francese e tedesco all’indirizzo: http://www.bsv.admin.ch/aktuell/reden/00122/index.html?lang=it&msg-id=51027

27 Cfr. decisione CEDU dell’11 giugno 2013 Hasanbasic contro la Svizzera