Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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L’avamprogetto sulla lotta contro gli abusi limita la comunicazione dei dati alle prestazioni complementari annue disciplinate a livello federale:
− vi sono Cantoni che in aggiunta alla AVS/AI versano prestazioni complementari
esclusivamente cantonali; queste prestazioni complementari non sono soggette all’obbligo di notifica;
− le prestazioni complementari si compongono delle prestazioni complementari an-
nue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e dei rimborsi delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC). Si intende introdurre l’obbligo di notifica soltanto per le prestazioni complementari annue (prestazione pecuniaria), tanto più che normalmente si può escludere l’abuso nel caso del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (prestazione in natura).
Il Consiglio federale definirà i dettagli delle modalità e della portata della comunicazione dei dati basandosi sull’esito della consultazione sulle misure per lottare contro gli abusi. Secondo il Consiglio federale occorre tener conto di tale progetto nell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 08.428.
In considerazione di quanto esposto, vanno ponderati i vantaggi e gli svantaggi di questa iniziativa parlamentare e in caso di attuazione andrà tenuto conto anche degli altri elementi (Iv. pa. 10.485, revisione parziale in corso della LStr concernente le misure per la lotta contro gli abusi) sopra menzionati.
2.2.4 «Maggior margine di manovra per le autorità» (Iv. pa. 08.450)
L’iniziativa parlamentare30 intende modificare la legge sugli stranieri in modo che le autorità abbiano il diritto di revocare in qualsiasi momento il permesso di domicilio di una persona dipendente dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.
Secondo il diritto vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o se ha gravemente violato la sicurezza e l’ordine pubblici o la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Se dipende in modo duraturo e in larga misura dall’aiuto sociale, la revoca del permesso di domicilio non è consentita (art. 63 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 63 cpv. 1 lett. b e art. 62 lett. b LStr).
Grazie al margine di manovra creato dall’abrogazione di tale disposizione (art. 63 cpv. 2 LStr), le autorità possono revocare il permesso di domicilio di una persona dipendente dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole anche se è in Svizzera da più di 15 anni. Poiché l’articolo 63 capoverso 1 LStr è una disposizione potestativa, le autorità competenti possono rinunciare alla revoca del permesso di domicilio se la dipendenza dall’aiuto sociale non è imputabile allo straniero (p. es. a causa di divorzio o invalidità).
Anche se sono soddisfatte le condizioni legali per la revoca di un permesso di soggiorno, le autorità devono sempre rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui la misura presa deve essere ragionevole e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico o privato perseguito. Questo principio viene espresso in modo generale nell’articolo 5 capoverso 2 Cost. ed è deducibile ugualmente dall’articolo 96
30 Depositata il 22 settembre 2008 dal consigliere nazionale Müller Philipp; dopo l’esame preliminare positivo dell’iniziativa nel 2008 da parte delle CIP, il Consiglio nazionale ha approvato il 18 marzo 2011 e il 22 marzo 2013 le rispettive richieste della sua CIP di prorogare di due anni il termine per elaborare il progetto.