Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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conto, durante i dibattiti parlamentari, dell’armonizzazione del concetto di integrazione perseguita con la revisione della legge sulla cittadinanza. Se occorre, il DFGP sottoporrà alle Camere federali, a tempo debito, le relative proposte.

3 Commento delle singole disposizioni

3.1 Legge sugli stranieri

Articolo 34 capoverso 6

Il capoverso 6 è inserito nell’avamprogetto in attuazione dell’iniziativa parlamentare 08.406 (cap. 2.2.1); gli stranieri a cui, per la loro carente integrazione, è stato revocato il permesso di domicilio e concesso un permesso di dimora (art. 63 cpv. 3 AP-LStr) possono ottenere un nuovo permesso di domicilio al più presto dopo tre anni, purché nel frattempo si siano integrati. Derogando al testo dell’iniziativa parlamentare si rinuncia a richiedere che siano «ben integrati», poiché l’integrazione è ora esplicitamente richiesta dal capoverso 2 lettera c come condizione per la concessione di un permesso di domicilio.

Il progetto integrazione mira in generale a sopprimere la differenza tra «ben integrato», «integrazione avvenuta con successo», ecc. Lo straniero è integrato se i criteri d’integrazione secondo l’articolo 58a D-LStr sono adempiuti33.

Articolo 43 capoversi 1 e 1bis

In attuazione dell’iniziativa parlamentare 10.485 (cap. 2.5.5), le condizioni per il ricongiungimento dei familiari stranieri di persone con un permesso di domicilio sono armonizzate con quelle concernenti le persone con un permesso di dimora. Nel capoverso 1 lettere b e c sono ora esplicitamente menzionati i requisiti dell’abitazione conforme ai bisogni e della disponibilità di sufficienti mezzi finanziari (indipendenza dall’aiuto sociale). Inoltre, per analogia con l’articolo 44 D-LStr, è adeguata la formulazione della frase introduttiva e del capoverso 1bis. Queste modifiche permettono di armonizzare solo formalmente le due disposizioni. Come nel diritto vigente, le persone con un permesso di domicilio avranno anche in futuro, nell’ambito del ricongiungimento familiare, diritto alla concessione e alla proroga del permesso di dimora per i propri familiari, a condizione che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Inoltre, la succitata iniziativa parlamentare in combinazione con l’iniziativa parlamentare 08.428 (cap. 2.2.3) intende escludere il ricongiungimento familiare per le persone con un permesso di domicilio nel caso in cui percepiscano prestazioni complementari. Pertanto tale criterio va inserito nel presente avamprogetto. A differenza dell’iniziativa parlamentare 08.428, esso è previsto in una lettera d separata; inoltre l’avamprogetto riguarda soltanto le prestazioni complementari annuali disciplinate dal diritto federale (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC). Queste modifiche tengono conto della revisione parziale della legge sugli stranieri concernente misure per lottare contro gli abusi (cap. 2.2.3).

Esse hanno per conseguenza che il requisito delle conoscenze linguistiche è ora previsto nella lettera e (adeguamento di tecnica legislativa).

33 Cfr. anche messaggio dell’8 marzo 2013 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (integrazione), FF 2013 2064.