Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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− revoca del permesso di domicilio in caso di dipendenza durevole e importante

dall’aiuto sociale anche se lo straniero soggiorna da oltre 15 anni in Svizzera8;

− concretizzazione dell’integrazione nella legge9.

Il 2 giugno 2014, il Consiglio degli Stati ha approvato in linea di massima la decisione di rinvio; in occasione del dibattito parlamentare ha però ribadito che i principi del Progetto integrazione vanno mantenuti. In alcuni interventi è stata criticata la decisione del Consiglio nazionale di includere anche le iniziative parlamentari10, poiché queste sono in contrasto con il concetto di integrazione e con il «modello graduale d’integrazione» previsti dal disegno di legge e, nei risultati, con l’armonizzazione dei criteri d’integrazione previsti perseguita anche dalla revisione totale della legge sulla cittadinanza11.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

2.1 Adeguamento del Progetto integrazione all’articolo 121a Cost.

2.1.1 Situazione iniziale

Come da mandato del Parlamento, il Consiglio federale ha esaminato se e come il Progetto integrazione vada adeguato al nuovo articolo 121a Cost. La necessità di procedere ad adeguamenti all’articolo 121a Cost. è stata valutata sulla base del piano d’attuazione del Consiglio federale del 20 giugno 2014. In particolare, si è esaminato se le nuove disposizioni contenute nel Progetto integrazione relative alle condizioni supplementari per il ricongiungimento familiare (conoscenze linguistiche)12, all’ammissione di consulenti religiosi o di insegnanti e agli accordi d’integrazione13 debbano valere anche per i cittadini degli Stati UE/AELS.

L’attuazione dell’articolo 121a Cost. non tange le altre disposizioni del Progetto integrazione; segnatamente le disposizioni riguardanti i criteri d’integrazione, la promozione dell’integrazione, la tutela dalla discriminazione, l’assistenza amministrativa, la comunicazione dei dati e il finanziamento nonché le altre modifiche del diritto federale. Esse valgono sia per i cittadini degli Stati UE/AELS che per i cittadini di Stati terzi.

L’articolo 121a capoverso 3 Cost. prevede, tra i criteri per il rilascio del permesso di dimora, la capacità d’integrazione. Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LStr a cittadini di Stati terzi viene rilasciato un permesso di dimora se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lasciano presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

Il piano d’attuazione e il presente avamprogetto di adeguamento rinunciano tuttavia a un esame sistematico della capacità d’integrazione nella procedura d’ammissione

8 08.450 Iv. pa. Müller Philipp Maggior margine di manovra per le autorità

9 08.420 Iv. pa. Pfister Gerhard Concretizzare l’integrazione a livello legislativo

10 Cfr. Boll. Uff. 2014 S 386

11 Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit), FF 2011 2567; testo della votazione finale del 20 giugno 2014, FF 2014 4461

12 Cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b, art. 44 cpv. 1 lett. d, art. 85 cpv. 7 lett. d; per le eccezioni al riguardo cfr. art. 49a

13 Cfr. art. 26a cpv. 1, art. 33 cpv. 5, art. 431ter, art. 44 cpv. 3. Il rilascio di un permesso di dimora può essere vincolato p. es. alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d’integrazione.