Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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Abolizione dell’obbligo di autorizzazione per esercitare un’attività lucrativa e sostituzione con un obbligo di notifica

Secondo il diritto vigente l’esercizio di un’attività lucrativa per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente sottostà a un obbligo di autorizzazione (art. 61 Lasi, art. 85 cpv. 6 LStr, art. 65 OASA). Per aumentare la quota di lavoratori provenienti da questi gruppi si propone la creazione di un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa purché le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore siano rispettate (art. 22 LStr). Dalla soppressione di una procedura di autorizzazione preliminare e degli emolumenti connessi deriva una sensibile semplificazione amministrativa e, negli intenti, un uso maggiore del potenziale di forza lavoro indigeno.

I datori di lavoro dovranno semplicemente comunicare in via preliminare alle autorità competenti del luogo d’impiego l’inizio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento di impiego. Dovranno fornire informazioni riguardanti l’identità e il salario del dipendente, la sua attività e il luogo di lavoro e confermare che rispettano le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore (art. 22 LStr). Grazie a queste regole sarà possibile evitare il dumping sociale e salariale. Con la notifica sarà automaticamente assegnata l’autorizzazione ad esercitare un’attività lucrativa.

Per il calcolo della somma forfettaria dell’aiuto sociale, versata dalla Confederazione ai Cantoni per le persone del settore dell’asilo, bisogna assicurare che i dati siano trasferiti nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Se possibile, la notifica dovrà avvenire in Internet, analogamente a quanto accade già per i fornitori di servizi appartenenti all’area UE/AELS per soggiorni fino a 90 giorni.

È importante che vi sia la possibilità di verificare successivamente le condizioni salariali e lavorative notificate, così da tutelare in modo particolare i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente, che con ogni probabilità lavoreranno in settori richiedenti qualifiche minime e con salari bassi. Il Consiglio federale dovrà disciplinare le competenze per questi controlli nelle disposizioni d’esecuzione.

Per le infrazioni commesse dal datore di lavoro contro l’obbligo di notifica e le condizioni connesse alla notifica, in particolare l’inosservanza delle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione (art. 22 LStr), è comminata una multa. Allo stesso tempo le competenti autorità cantonali possono revocare l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa rilasciata all’atto della notifica (art. 62 lett. d LStr).

2.2 Attuazione di cinque iniziative parlamentari

Le iniziative parlamentari di cui tener conto secondo la decisione di rinvio (cfr. 2.2.1 - 2.2.5) sono state presentate nel 2008 e nel 2010 e sospese in vista dell’attuazione dell’iniziativa espulsione e del Progetto integrazione.

Nel frattempo, parte delle richieste sono entrate a far parte del Progetto integrazione, con cui si intende sancire nella legge il principio «promuovere ed esigere». Il progetto mira da una parte a rafforzare le pari opportunità e a promuovere e utilizzare il potenziale dell’intera popolazione residente, dall’altra esige che gli stranieri si assumano maggiormente le proprie responsabilità in materia di integrazione. Ciò significa che in caso di lacune a livello d’integrazione o inosservanza degli accordi d’integrazione vi saranno delle sanzioni (revoca o mancato rinnovo del permesso per stranieri). Il Progetto integrazione si basa su un cosiddetto modello graduale secondo il quale i requisiti d’integrazione devono essere tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato. L’acquisizione delle competenze linguistiche riveste un ruolo fondamentale.