Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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LStr e dall’articolo 8 CEDU. Nel valutare la situazione, le autorità devono tenere conto in particolare della durata del soggiorno dello straniero in Svizzera.
Il Consiglio federale sostiene l’iniziativa parlamentare.
2.2.5 Uniformazione nel ricongiungimento familiare (Iv. pa. 10.485)
L’iniziativa parlamentare31 chiede di equiparare i requisiti per il ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di domicilio a quelli per i titolari di un permesso di dimora: per il ricongiungimento familiare entrambi i gruppi di stranieri dovranno quindi disporre di un’abitazione conforme ai bisogni e non dipendere dall’aiuto sociale.
Il diritto vigente richiede esplicitamente un’abitazione conforme ai bisogni e mezzi finanziari sufficienti soltanto per il ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora. Queste condizioni valgono attualmente tuttavia anche per il ricongiungimento familiare di persone con un permesso di domicilio: il requisito dell’abitazione conforme ai bisogni deriva indirettamente dalla condizione secondo cui la famiglia deve convivere (art. 43 cpv. 1 Lstr; cfr. anche DTF 119 Ib 81). Il requisito delle sufficienti risorse finanziarie deriva dai vigenti articoli 51 capoverso 2 lettera b e 62 lettera e LStr, secondo cui i diritti menzionati all’articolo 43 Lstr si estinguono se vi sono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr. L’articolo 62 lettera e LStr riporta tra i motivi di revoca la dipendenza dall’aiuto sociale. Il Consiglio federale ha ripreso questa norma nel Progetto integrazione.
La standardizzazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di domicilio (art. 43 LStr) e di un permesso di dimora (art. 44 LStr) è pertanto unicamente di natura tecnico-legislativa e porta maggiore chiarezza nelle disposizioni sul ricongiungimento.
Il Consiglio federale sostiene l’iniziativa parlamentare.
Nell’attuare l’iniziativa parlamentare in oggetto bisogna tener conto anche dell’iniziativa 08.428 («No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari»; cfr. 2.2.3).
2.3 Osservazioni sul concetto di integrazione secondo il Progetto integrazione e la revisione della LCit
L’integrazione costituisce un concetto chiave sia nel settore degli stranieri sia in quello del diritto di cittadinanza. Nel quadro della revisione totale della legge sulla cittadinanza sono stati concretati i criteri d’integrazione adattandoli a quelli della legge sugli stranieri. La legge sulla cittadinanza riveduta è stata approvata dalla Camere federali il 20 giugno 201432. Anche nell’ambito del Progetto integrazione bisognerà tenere
31 Depositata il 23 settembre 2010 dal consigliere nazionale Müller Philipp; dopo l’esame preliminare positivo dell’iniziativa nel 2011 da parte delle CIP, il Consiglio nazionale ha approvato il 22 marzo 2013 la richiesta della sua CIP di prorogare di due anni il termine per elaborare il progetto.
32 Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit), FF 2011 2567; testo della votazione finale del 20 giugno 2014, FF 2014 4461