Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine
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5.3 Rapporto con il diritto europeo
Permettere alle persone del settore dell’asilo di accedere più agevolmente al mercato del lavoro soddisfa l’articolo 26 della direttiva 2011/95/UE36, secondo cui i rifugiati riconosciuti o le persone a cui è concessa protezione sussidiaria hanno diritto di esercitare un’attività lucrativa. Grazie a questa normativa UE tutti i beneficiari di protezione internazionale ottengono lo stesso accesso a un’attività lucrativa. La direttiva 2011/95/UE non fa parte dell’acquis di Dublino e pertanto non è vincolante per la Svizzera. È tuttavia nell’interesse del nostro Paese che le procedure d’asilo e i diritti concessi presentino standard comparabili in tutti gli Stati europei.
36Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (applicabile dal 21 dicembre 2013)