Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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Tenuto conto delle succitate modifiche nonché dell’obbligo di notificazione alle autorità in materia di stranieri della riscossione di indennità di disoccupazione, in vigore dal 1° gennaio 2014 (art. 97 cpv. 3 lett. e LStr), è inoltre necessaria una modifica di tecnica legislativa. L’avamprogetto disciplina nella lettera g l’obbligo di notificazione previsto nel Progetto integrazione per le altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d’integrazione particolare conformemente all’articolo 58a.

Articolo 120 capoverso 1 lettere f e g

Le infrazioni del datore di lavoro contro il nuovo obbligo di notificazione previsto dall’avamprogetto (art. 85a) devono essere punite. L’articolo 120 capoverso 1 LStr è pertanto completato in modo tale che il datore di lavoro è punito con la multa se viola l’obbligo di notificazione delle attività lucrative secondo l’articolo 85a AP-LStr, rifiuta i controlli o non rispetta le condizioni connesse alla notificazione (art. 85a cpv. 2 e 3 AP-LStr). Nel contempo la competente autorità cantonale può revocare l’autorizzazione di esercitare l’attività lucrativa per cui è richiesta la notificazione (art. 62 lett. d LStr).

3.2 Legge sull’asilo

Articolo 61 Attività lucrativa

L’articolo 61 LASi è modificato in modo analogo all’articolo 85a AP-LStr. Così le persone a cui è concesso asilo o che sono ammesse provvisoriamente come rifugiati possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera, purché siano rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore conformemente all’articolo 22 LStr. Anche l’avvio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento d’impiego devono essere previamente notificati dal datore di lavoro all’autorità del luogo d’impiego designata dal Cantone; la procedura di notificazione è retta dall’articolo 85a cpv. 2−5 AP-LStr. Questa regola non si applica ai rifugiati riconosciuti con un permesso di domicilio.

Titolo prima dell’articolo 85, Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale sul patrimonio

In conseguenza della prevista abolizione dell’obbligo di pagare il contributo speciale sui redditi da attività lucrativa (cap. 2.1.2) occorre modificare il titolo prima dell’articolo 85 LAsi (modifica di tecnica legislativa).

Articolo 85

Secondo il diritto vigente, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso causati da richiedenti l’asilo, da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e da persone ammesse provvisoriamente devono essere rimborsati. Nel periodo determinato durante il quale versa sussidi federali ai Cantoni per le succitate persone, la Confederazione ha un diritto esclusivo al rimborso mediante gli strumenti del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa (art. 86 LAsi) e sul patrimonio (il cosiddetto prelevamento di valori patrimoniali, art. 86 in combinato disposto art. 87 LAsi). I Cantoni possono far valere il proprio diritto al rimborso secondo il diritto cantonale soltanto quando decade questa competenza della Confederazione e tenendo pienamente conto dei rimborsi già versati a quest’ultima.