Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 28 pagine

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Conformemente alla decisione parlamentare di rinvio, a meno che non se ne sia già tenuto conto nel Progetto integrazione o in un altro progetto di legge, le richieste delle iniziative parlamentari sono integrate nel presente avamprogetto di adeguamento, che si basa sulla versione del Progetto integrazione approvata dal Consiglio degli Stati l’11 dicembre 2013.

Qui di seguito è illustrato brevemente il contenuto delle iniziative parlamentari con il commento del Consiglio federale.

2.2.1 Permesso di dimora annuale per gli stranieri domiciliati che rifiutano di integrarsi (Iv. pa. 08.406).

Le richieste dell’iniziativa parlamentare16 sono molteplici: il permesso di domicilio va concesso soltanto a stranieri integrati; se lo straniero titolare di un permesso di domicilio non è disposto ad integrarsi, tale permesso può essere revocato e sostituito con un permesso di dimora (commutazione di un permesso C in B); in tal caso il rilascio di un nuovo permesso di domicilio è consentito al più presto dopo tre anni; in caso di lacune a livello d’integrazione non si ha diritto al ricongiungimento familiare.

Rilascio del permesso di domicilio soltanto a stranieri integrati (art. 34 LStr)

La richiesta dell’iniziativa parlamentare di concedere il permesso di domicilio soltanto agli stranieri integrati corrisponde a uno degli obiettivi principali del Progetto integrazione. Questo nuovo requisito è stabilito esplicitamente all’articolo 34 capoverso 2 lettera c D-LStr. I criteri determinanti d’integrazione che devono essere soddisfatti (il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, il rispetto dei valori della Costituzione federale, le competenze linguistiche, la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) saranno definiti esplicitamente nella LStr (art. 58a D-LStr). In futuro, acquisire il permesso di domicilio presupporrà uno sforzo d’integrazione maggiore da parte dello straniero, conformemente al modello graduale alla base del Progetto integrazione secondo cui i requisiti d’integrazione devono essere tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato.

Le modifiche previste nel Progetto integrazione soddisfano secondo il Consiglio federale la prima richiesta dell’iniziativa parlamentare.

Il numero di richieste di permesso di domicilio oscilla annualmente fra 30 000 e 40 000. Per motivi pratici e finanziari non è possibile verificare in modo sistematico e completo l’integrazione dei richiedenti, inoltre un simile approccio è stato respinto dai Cantoni anche nell’ambito della procedura di consultazione del Progetto integrazione. Di conseguenza, il rilascio del permesso di domicilio viene deciso anzitutto in base agli atti disponibili. Gli obblighi di comunicazione previsti dal Progetto integrazione forniranno alle autorità competenti maggiori informazioni che permetteranno di individuare lacune nell’integrazione. In questo modo sarà più semplice per le autorità valutare il criterio d’integrazione nel singolo caso. Inoltre, se occorre, potranno sempre richiedere informazioni supplementari sul richiedente.

Revoca del permesso di domicilio (art. 63 LStr)

16 Depositata il 19 marzo 2008 da consigliere nazionale Müller Philipp; dopo l’esame preliminare positivo dell’iniziativa nel 2008 da parte della CIP, il Consiglio nazionale ha approvato il 1° ottobre 2010 e il 28 settembre 2012 le rispettive richieste della CIP di prorogare di due anni il termine per elaborare il progetto.