Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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usato a scopi delittuosi, oppure se viene accertato uno dei reati menzionati all’articolo 59a (art. 64 cpv. 1).
Analogamente ad altri Paesi, anche in Svizzera i certificati esteri inerenti a determinati tipi di progetti non devono poter essere iscritti, e nemmeno scambiati, nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (art. 60 cpv. 3). Ne sono interessati le riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (long-term CER; lCER), le riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (temporary CER; tCER), che ad esempio derivano da progetti di imboschimento, e i certificati (CER) che sono realizzati mediante la cattura di CO2 e il sequestro geologico del carbonio (Carbon Capture and Storage; CCS). L’esclusione di questi tipi di progetti avviene in ragione della normativa internazionale nell’ambito dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change; Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici)8 che esige la sostituzione (replacement) delle unità Kyoto valide a titolo temporaneo (lCER, tCER e CER da progetti CCS) prima della loro scadenza: se tali unità non sono sostituite dai loro proprietari, non sono valide. Secondo le direttive dell’UNFCCC, la Svizzera sarebbe tenuta a trasferire le unità non valide su un conto di cancellazione statale (cancellation). Per escludere complicate questioni riguardanti l’espropriazione e/o la responsabilità, certificati da questi tipi di progetti non possono né essere computati in Svizzera (all. 2 n. 1 lett. b), né gestiti nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. Entro il 31 marzo 2015 al massimo, i certificati di riduzioni delle emissioni, inerenti a tipi di progetti ora esclusi, che sono già iscritti nel registro dello scambio di quote di emissioni devono essere trasferiti in un altro registro, annullati volontariamente o sostituiti da certificati di riduzione delle emissioni computabili in Svizzera (art. 146b).
3 Commenti a modifiche delle singole disposizioni
I commenti alle singole disposizioni della vigente ordinanza sul CO2 sono pubblicati sul sito web dell’UFAM. Di seguito, sono commentati esclusivamente gli articoli adeguati nell’ambito del presente progetto.
Art. 4 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero
Un capoverso 3 supplementare crea maggiore chiarezza riguardo alla computabilità delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero, stabilendola esplicitamente mediante lettere di approvazione/lettere di autorizzazione (Letters of Approval / Authorization). Di rimando, ciò significa che la Svizzera non rilascia lettere di approvazione/lettere di autorizzazione (Letters of approval/Letters of authorization) per progetti CDM (Clean Development Mechanism, meccanismo per lo sviluppo pulito) e JI (Joint Implementation) che non soddisfano i requisiti di qualità della Svizzera. I criteri di qualità si applicano non soltanto alla computabilità di certificati esteri, bensì anche allo sviluppo di progetti. Tale normativa era già contenuta implicitamente nell’articolo 4.
Art. 5 Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Sviz-
zera
L’esigenza che la riduzione delle emissioni debba essere qualcosa in aggiunta al «businessas-usual», implica un andamento di riferimento ipotetico, da definire nell’ambito di ogni progetto o programma. La prestazione di riduzione del progetto o del programma può essere provata e misurata rispetto a questo andamento di riferimento. Con l’estensione del capoverso 1 lettera b di un ulteriore numero 3, questa esigenza diventa esplicita. Alla base dell’andamento di riferimento ipotetico vi è uno scenario alternativo al progetto / programma,
8 Allegato alla decisione 5/CMP.1, par. 41-50 e allegato alla decisione 10/CMP.7, par. 24 segg. della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 10/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177