Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato la revisione totale della legge sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2)1 per il periodo successivo al 2012. La legge e la relativa ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2)2 sono in vigore dal 1° gennaio 2013.

La nuova legge sul CO2 chiede una riduzione entro il 2020 dei gas serra emessi sul territorio nazionale di almeno il 20 per cento rispetto al 1990 (art. 3 legge sul CO2). Gli attuali strumenti della politica climatica fino al 2012 sono stati adeguati e integrati di conseguenza. Prime esperienze fatte con l’esecuzione della nuova legislazione sul CO2 hanno mostrato che in alcuni settori sono necessari una precisazione o un adeguamento delle disposizioni d’esecuzione.

Una delle «viti di regolazione» per il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 (di seguito: obiettivi CO2) è la tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili introdotta nel 2008. Poiché l’obiettivo intermedio fissato per il 2012 per le emissioni di CO2 prodotte da combustibili fossili non è stato raggiunto, il 1° gennaio 2014 l’aliquota della tassa è salita da 36 a 60 franchi per tonnellata di CO2 (art. 94 ordinanza sul CO2). Conformemente alla sua competenza stabilita all’articolo 135 lettera e della vigente ordinanza sul CO2, il DATEC ha adeguato proporzionalmente le tariffe della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili. Poiché con l’aumento della tassa sul CO2 crescono anche i proventi, il tasso percentuale di questi ultimi accordato per indennizzare le spese d’esecuzione scende dal 2,2 all’1,7 per cento. Entrambe le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 20143, a prescindere dal presente progetto di modifica.

2 Tratti essenziali del progetto

Il progetto di modifica dell’ordinanza sul CO2 precisa l’esecuzione di alcuni strumenti di politica climatica, elimina le imprecisioni e integra le nuove conoscenze acquisite dalla pratica. Inoltre, il nuovo software offre funzioni supplementari per il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni: tra l’altro, ora è possibile anche gestirvi gli attestati che l’UFAM rilascia per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

Il fulcro delle modifiche dell’ordinanza sul CO2 riguarda principalmente:

a) gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera;

b) le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili immatricolate per la prima volta;

c) il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

d) l’esenzione dal pagamento della tassa d’incentivazione sul CO2 senza partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (nonSSQE);

e) il fondo per le tecnologie per la concessione di fideiussioni;

f) il Registro dello scambio di quote di emissioni.

Di seguito sono commentate e giustificate a grandi linee le più importanti modifiche. Le spiegazioni dettagliate sulle singole disposizioni si trovano al numero 3.

1

RS 641.71

2

RS 641.711

3 RU 2013 3841 3/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177