Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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Presupposto obbligatorio per il trattamento quale caso di rigore è inoltre che l’impresa si dichiari disposta ad acquistare diritti di emissione dell’UE per un volume pari ai certificati di riduzione delle emissioni computabili in più (cpv. 1 lett. c) e a trasferirli annualmente su un conto della Confederazione svizzera nel Registro dell’Unione europea (cpv. 2).

La domanda va presentata annualmente all’UFAM al più tardi entro il 31 dicembre, di modo che l’impresa, qualora la domanda venga approvata, possa essere assoggettata al disciplinamento dei casi di rigore in aprile dell’anno successivo. L’UFAM decide entro due mesi sulla quantità di riduzione delle emissioni computabili in via supplementare (cpv. 3).

Se entro il 31 dicembre 2020 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo, i diritti di emissione europei trasferiti dall’impresa SSQE sul conto della Confederazione svizzera sono computati con effetto retroattivo, in luogo dei certificati di riduzione delle emissioni computati in via supplementare, all’adempimento dell’obbligo dell’impresa stessa (cpv. 5). Di converso, l’UFAM ritrasferisce all’impresa i certificati di riduzione delle emissioni computati in via supplementare (cpv. 5). L’impresa SSQE interessata si dichiara d’accordo a presentare in virtù di questa normativa la domanda di aumento dei certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1 lett. c).

Se entro il 31 dicembre 2020 non entra in vigore alcun accordo, l’UFAM ritrasferisce sul conto dell’impresa SSQE i diritti di emissione europei che sono stati trasferiti sul conto della Confederazione svizzera (cpv. 4). L’impresa non ha alcun diritto a un indennizzo. Non può ad esempio chiedere alcuna compensazione per un crollo del prezzo dei diritti di emissione europei verificatosi nel frattempo e non riceve nemmeno un interesse per i diritti di emissione trasferiti.

Art. 57 Principio

Oltre alle imprese SSQE, che devono avere un conto per gestori (cpv. 1), anche le imprese con un obbligo di consegna di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati in conformità alla legge sul CO2 (ossia le imprese con impegno di riduzione, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili nonché gli importatori e i costruttori di carburanti fossili) hanno la possibilità di aprire un conto per gestori o un conto personale (cpv. 2). Questa precisazione è necessaria in particolare poiché possono ora essere rilasciati, trasferiti e consegnati nel Registro anche gli attestati.

Poiché tutte le unità possono essere rilasciate soltanto elettronicamente, tutte le altre imprese e persone che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati devono avere un conto personale (cpv. 2).

Chi presenta una domanda di rilascio di attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5 oppure per riduzioni di emissioni supplementari di cui all’articolo 11a all’articolo 12, può farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o personale di un altro partecipante al Registro (cpv.4). Il conto per gestori o personale sul quale vanno rilasciati gli attestati, va indicato all’UFAM presentando il rapporto di monitoraggio verificato (art. 9 cpv. 5). Per il rilascio di attestati non è perciò obbligatorio aprire un proprio conto.

Art. 58 Apertura del conto

Ora sono obbligatorie soltanto ancora le indicazioni di almeno un titolare della procura sul conto (in luogo di due, come finora) e di una persona incaricata di convalidare la transazione (in luogo di una, come finora). Ora possono però essere registrati fino a quattro titolari della procura sul conto e persone incaricate di convalidare la transazione (cpv. 2). Questo adeguamento serve alla maggiore flessibilità dei clienti e in particolare anche alla sicurezza del Registro.

Per garantire la sicurezza del registro anche nel raffronto internazionale, l’UFAM può anche chiedere indicazioni supplementari. In particolare, esso può chiedere un estratto del casellario giudiziale (cpv. 5). Dopo avere esaminato le indicazioni e la documentazione, l’UFAM

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