Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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Art. 25 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO2 determinanti

In futuro, potranno essere fatte valere ulteriori fonti per le emissioni di CO2 determinanti anche per i veicoli, il cui tipo è stato approvato, che prima della prima immatricolazione in Svizzera saranno equipaggiati con motori alimentati con un carburante divergente dall’approvazione del tipo (p. es. gas liquido) e per i quali l’approvazione del tipo al momento della prima immatricolazione in Svizzera non indica le effettive emissioni di CO2 (cpv. 1bis). Ne consegue che il capoverso 2 va a integrare il rimando di cui al capoverso 1bis, stabilendo quindi che, in mancanza di prova, le emissioni di CO2 sono calcolate secondo l’allegato 4.

Art. 33 Acconti

Conformemente alla vigente normativa i grandi importatori devono versare un acconto ogni trimestre sulla base dei veicoli immatricolati nel trimestre precedente. Se sull’arco dell’anno la flotta è squilibrata per quanto riguarda le emissioni di CO2, l’importatore deve versare acconti per i singoli trimestri, mentre la flotta accumulata sull’intero anno di riferimento adempie l’obiettivo. In questo modo il calcolo degli acconti contraddice gli sforzi dell’importatore di rispettare di volta in volta l’obiettivo individuale su un intero anno di riferimento. Ne derivano svantaggi da diverse parti: l’importatore ha meno liquidità a disposizione, mentre la Confederazione deve versare interessi rimuneratori per il rimborso degli acconti.

Ora gli acconti sono perciò calcolati sulla base di tutte le automobili nuove immatricolate nell’anno di riferimento nei trimestri precedenti la fatturazione. Gli acconti già versati nello stesso anno di riferimento sono dedotti dall’acconto da versare; ciò con la restrizione che durante l’anno di riferimento in corso non venga pagato alcun importo all’importatore. In questo modo si riducono tendenzialmente gli acconti da versare, mentre è garantito che dopo ogni trimestre gli acconti versati complessivamente corrispondono almeno alla sanzione per tutti i veicoli immatricolati nel corrispettivo anno di riferimento.

Ora gli acconti non devono più essere versati entro una data di scadenza stabilita, bensì possono essere fatturati con un termine di pagamento corrente di 30 giorni. Questa modifica tiene conto del fatto che molte imprese eseguono procedure dei pagamenti mensili e che ne possono derivare ritardi nella fatturazione degli acconti.

Con la presente modifica dell’ordinanza si adegua anche l’interesse rimuneratorio vigente (cfr. commento all’articolo 34). Di conseguenza, nel capoverso 3 non si parla più dell’interesse rimuneratorio pari all’ammontare dell’interesse di mora, bensì di un «interesse sul rimborso».

Art. 34 Interesse di mora e interesse sul rimborso

Con il 5 per cento l’anno, i tassi d’interesse di mora e i tassi d’ interesse sul rimborso (già interesse rimuneratorio) si situano nettamente sopra una rimunerazione del capitale investito conforme al mercato. Per evitare falsi incentivi e per ridurre le restituzioni una volta che ha avuto luogo il conto di chiusura annuale, si adegua l’ammontare dell’interesse di mora e dell’interesse sul rimborso. Affinché gli interessi non debbano continuamente essere allineati al livello attuale, ora corrispondono a quelli dell’imposta federale diretta (cfr. ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta11).

Art. 42 Partecipazione su domanda

In linea di massima, un’impresa deve richiedere una partecipazione su domanda al SSQE obbligatoriamente all’inizio del periodo d’impegno (art. 142 cpv. 2) o, nel caso di nuovi impianti aggiunti, entro sei mesi dall’adempimento dei criteri per l’opt-in (art. 42 cpv. 2). Per le

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RS 642.124

16/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177