Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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Allegato 7 Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQ o all’esenzione dalla tassa
con un impegno di riduzione
Per una migliore comprensione, si precisano alcuni numeri dell’Allegato 7. In particolare:
la precisazione della produzione di alimenti e alimenti per animali, quale trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca in alimenti e alimenti per animali per persone e animali (n. 3), nonché dell’ingrasso di maiali e volatili (n. 3bis);
la precisazione delle lavanderie e delle lavanderie a secco per tessuti, distinguendole dagli impianti di lavaggio tecnici, ad esempio per veicoli (n. 6);
la precisazione della fabbricazione di prodotti da carta e cartone (n. 8);
la precisazione riguardo alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale che in quanto sviluppo tecnologico è considerato parte della fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici (n. 10);
la precisazione dei prodotti in asfalto quale parte del numero 12;
la precisazione del numero 17 nell’ambito degli altri veicoli;
la precisazione del numero 20 riguardo alla produzione di calore o freddo generata da carburanti fossili.
Allegato 8 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili
Il nuovo numero 3 prevede l’adeguamento del «cap» sull’intero SSQE quando si mette in esercizio una centrale termica a combustibili fossili secondo l’articolo 22 della legge sul CO2 che sostituisce con il recupero del calore la produzione di calore da combustibili fossili in un’impresa SSQE. Poiché, nell’ambito dell’obbligo di compensazione, i risparmi in termini di emissioni nell’impresa SSQE sono computati alla centrale termica, il «cap» nel SSQE deve essere ridotto di conseguenza. Nel caso di un collegamento tra iI SSQE svizzero e quello europeo e della progettata integrazione nel SSQE delle centrali termiche a combustibili fossili, questa disposizione sarà presumibilmente abrogata.
Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito
Un errore nel rimando nel numero 2 è corretto (correzione puramente formale).
5 Commenti alla modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM
Contemporaneamente all’ordinanza sul CO2 è adeguata anche l’ordinanza del 3 giugno 200516 sugli emolumenti dell’UFAM, per conformarsi alle esigenze inerenti alle conoscenze tecniche specifiche necessarie in relazione con le fideiussioni. La modifica dell’OE-UFAM consente di aumentare l’emolumento ordinario a un massimo di 240 franchi l’ora. Per l’esame delle domande si prevede un onere medio di circa due giornate lavorative. Ne consegue che l’emolumento forfettario per l’esame delle domande ammonterà a circa 3000 franchi. Se una domanda è approvata, per l’amministrazione della fideiussione sono in più fatturati emolumenti annuali in funzione delle spese, che possono ammontare, per anno, al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione.
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RS 814.014
26/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177