Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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Art. 48 Certificati di riduzione delle emissioni
La modifica della quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni finora era disciplinata all’articolo 49 capoverso 1 ed è ora spostata all’articolo 48 capoverso 3. La formulazione è leggermente adeguata (cfr. i relativi commenti all’articolo 49). È aggiunta la disposizione nel capoverso 4 la quale prevede che, nel caso di un ricalcolo, la quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni venga ridotto al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni già computati in questo lasso di tempo. Questa quantità minima è stata ammessa alle imprese già nel periodo d’impegno 2008–2012 e non si deve andare al di sotto di essa (sulla definizione dell’elemento di assegnazione cfr. il. commento all’art. 49).
Art. 49 Riduzione dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito
L’articolo 49 si limita ora ai casi nei quali è ridotta l’assegnazione a titolo gratuito, mentre gli aumenti dell’assegnazione a titolo gratuito ora sono disciplinati nell’articolo separato 49a. La formulazione «capacità di produzione o potenza termica installata» è sostituita da «capacità installata di un elemento di assegnazione» (cpv. 1 lett. a). In questo modo, in conformità con gli attuali commenti sull’ordinanza sul CO2, si precisa che, nel caso di una modifica della capacità, è valutata la modifica della capacità installata definita per un elemento di assegnazione (cfr. cap. 9.2 del comunicato dell’UFAM sul SSQE12). Un elemento di assegnazione comprende tutte le attività e le emissioni di un’impresa SSQE, per la quale l’assegnazione a titolo gratuito ha luogo dopo il medesimo parametro di riferimento e il medesimo statuto di «carbon leakage» (rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio).
La direttiva che la nuova assegnazione ha luogo soltanto dall’inizio dell’anno successivo ora non è più disciplinata nel capoverso 1, bensì in un capoverso 2 separato. Il capoverso 3 corrisponde all’ex capoverso 2 dell’articolo 49 ed è invariato.
Art. 49a Aumento dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito
Le disposizioni dell’articolo 49a inserito ora coincidono ampiamente con le direttive secondo l’articolo 49 vigente, con talune espressioni che sono sostituite o precisate (cfr. commenti all’art. 49). Diversamente dall’attuale normativa, nel caso di aumenti di capacità e di aggiunte di nuovi impianti la nuova assegnazione non è accordata soltanto a partire dall’anno successivo, bensì dal momento dell’avvio dell’esercizio normale del corrispondente impianto (cpv. 2). In questo modo si garantisce che nel periodo tra l’avvio dell’esercizio normale e l’inizio dell’anno successivo nuovi partecipanti al mercato e le imprese con considerevoli aumenti della capacità non debbano cavarsela senza la corrispondente assegnazione a titolo gratuito e che così non vengano svantaggiati.
È considerato esercizio normale se la capacità supplementare è sfruttata per lo meno al 40 per cento durante 90 giorni ininterrottamente (cfr. capitolo 9.2 del comunicato dell’UFAM sul SSQE5). In caso di aggiunta di un nuovo impianto mediante il quale è definito un elemento di assegnazione (cfr. commenti all’art. 49), per le emissioni nel periodo tra la messa in esercizio fisica e l’avvio dell’esercizio normale (esercizio di collaudo), sono inoltre assegnati diritti di emissione a titolo gratuito in funzione delle emissioni effettive (cpv. 3), affinché durante questo periodo non ne risulti una copertura insufficiente. Ma in conformità con le norme di assegnazione di cui all’allegato 9, anche nella fase dell’esercizio di collaudo le emissioni inerenti alla produzione di corrente elettrica non sono considerate per l’assegnazione a titolo gratuito.
12 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) 2013: Emissionshandelssystem EHS. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1317: 70 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese. 18/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177