Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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Art. 8 Decisione in merito all’idoneità di un progetto o di un programma
La durata della validità della decisione in merito all’idoneità di un progetto / programma viene designata quale periodo di accreditamento (cpv. 2).
Le disposizioni sulla proroga del periodo di accreditamento sono spostate in un nuovo articolo 8a. L’inserimento del capoverso 3 stabilisce in modo esplicito che i nuovi piani possono essere inclusi in ogni momento nel programma durante il periodo di accreditamento (compresa la sua proroga), purché continuino a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5. A motivo della definizione del programma contenuta nell’articolo 5a, è chiaro che i piani devono essere affini. La loro affinità può essere verificata sulla scorta dei criteri definiti nell’ambito della descrizione del programma (cfr. commenti all’art. 6).
Art. 8a Proroga del periodo di accreditamento
Il periodo di accreditamento può di volta in volta essere prorogato di tre anni, sempre che il richiedente faccia convalidare nuovamente il progetto o il programma e che l’UFAM approvi questa proroga. La decisione dell’UFAM si basa sui risultati di una nuova convalida che non si differenzia da una convalida del progetto / programma secondo l’articolo 6. La domanda di proroga del periodo di accreditamento va presentata all’UFAM per lo meno sei mesi prima della scadenza del periodo stesso affinché, in caso di decisione positiva, sia possibile garantire che il progetto / programma venga portato avanti senza interruzioni.
Art. 9 Rapporto di monitoraggio
Come finora, in base al rapporto di monitoraggio gli organismi di controllo esaminano se le riduzioni delle emissioni sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 5 e sono state conseguite e quantificate in modo documentato.
Nel capoverso 4 viene ora stabilita esplicitamente la funzione dell’organismo di controllo nell’esecuzione di programmi, semplificata rispetto a quella dei progetti (cpv. 3). Nei programmi, la decisione definitiva se un piano è stato incluso legalmente nel relativo programma avviene soltanto nell’ambito della verifica. Ciò è dato automaticamente qualora tutti i piani, quanto alla tecnologia impiegata, alle loro dimensioni e alla prestazione di riduzione da attendersi, siano uguali al piano esaminato nell’ambito della convalida. Nell’ambito del monitoraggio deve perciò essere mostrato in particolare che tutti i nuovi piani inclusi sono affini quanto alla tecnologia impiegata, all’andamento di riferimento, la documentabilità e la quantificabilità delle riduzioni delle emissioni conseguite. Per ogni piano deve inoltre essere documentato che le riduzioni delle emissioni conseguite si possono distinguere dalle riduzioni di emissioni dovute ad attività delle imprese con esenzione dalla tassa sul CO2 (esenzione con e senza scambio di emissioni).
Poiché, per definizione, i piani devono essere uguali, nella verifica del rapporto di monitoraggio sul programma l’esame dei piani può avvenire a campione. L’impiego di standardizzazioni e prove campione riduce per il richiedente l’onere per la prova delle riduzioni delle emissioni conseguite. Tuttavia, l’effetto deve essere verificato in base a una scelta rappresentativa dei piani, che si rifà alla complessità dei singoli piani e alla portata del programma. La procedura scelta per stabilire la prova a campione deve essere prima illustrata e convalidata nella descrizione del programma.
In futuro, gli attestati potranno essere scambiati nel Registro dello scambio di quote di emissioni (cfr. commenti all’art. 57). Di conseguenza, le domande di rilascio di attestati devono contenere informazioni riguardo ai conti sui quali deve avvenire il rilascio (cpv. 5).
Art. 10 Rilascio degli attestati
Oltre al rilascio di attestati, diversi altri strumenti di promozione possono favorire la realizzazione di progetti / programmi. Poiché la realizzazione di un progetto / programma sovente
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