Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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cora maggiore. Ora si stabilisce che varie imprese possono impegnarsi congiuntamente soltanto se in tutte le imprese è esercitata un’attività principale secondo l’allegato 7 e se in uno dei due anni precedenti ogni singola impresa ha prodotto emissioni di gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq). A differenza della normativa vigente, in futuro le imprese molto piccole che producono meno di 100 tonnellate di CO2eq/anno non potranno più farsi esentare dalla tassa sul CO2 per il fatto di assumere un impegno di riduzione congiunto nei confronti della Confederazione.

La modifiche proposte delle disposizioni d’esecuzione sul fondo per le tecnologie e sul Registro dello scambio di quote di emissioni non ha alcuna ripercussione sull’economia.

6.2 Spese d’esecuzione per Confederazione e Cantoni

6.2.1 Confederazione

La presente modifica di ordinanza non ha alcuna ripercussione sulle spese d’esecuzione della Confederazione.

Per finanziare il fondo per le tecnologie sono impiegati ogni anno 25 milioni di franchi dai proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili (art. 35 della legge sul CO2). L’organizzazione d’esecuzione su tre livelli descritta ora nell’ordinanza sul CO2 è abbastanza solida da non dovere affrontare rischi inutili, considerate le molte incertezze che vi sono. Per preservare il patrimonio del fondo, la segreteria privata andrà in parte finanziata mediante emolumenti.

6.2.2 Cantoni

I Cantoni non sono direttamente interessati dalla presente modifica di ordinanza.

7 Entrata in vigore

La modifica di ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

28/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177