Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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con due casi ipotizzabili. In un caso, nello scenario alternativo si rinuncia del tutto ad attività volte alla riduzione delle emissioni, ad esempio quando un progetto su una discarica prevede attività volte alla captazione dei gas serra e nello scenario alternativo non viene allestito alcun impianto di captazione di tali gas. Nell’altro caso, nello scenario alternativo l’obiettivo del progetto può essere raggiunto nella stessa qualità, ad esempio quando nello scenario di riferimento il trasporto di un bene su una determinata tratta in un determinato momento ha luogo su strada, mentre il progetto prevede il trasferimento del trasporto su rotaia. È determinante e richiesto che con il progetto siano previste attività che conseguono riduzioni delle emissioni che superano l’andamento di riferimento.

Le riduzioni delle emissioni possono poi venire attestate solo se la relativa domanda è presentata al più tardi tre mesi dopo l’inizio della realizzazione (cpv. 1 lett. d). Nel nuovo capoverso 2 dell’articolo 5, l’inizio della realizzazione viene definito come il momento in cui, nell’ottica della realizzazione del progetto / del programma, il richiedente si impegna in misura determinante sotto il profilo finanziario nei confronti di terzi. Solitamente, l’inizio della realizzazione corrisponde al momento della stipulazione di contratti di costruzione o di contratti di compravendita per componenti essenziali del progetto / del programma. La valutazione se un impegno finanziario è determinante dipende, da una parte, dal suo rapporto con gli investimenti globali pianificati e, dall’altra, dallo scopo cui è destinato. Qualora il richiedente non si impegni nei confronti di terzi, bensì consegua le riduzioni delle emissioni con provvedimenti organizzativi interni, il momento della relativa decisione è considerato l’inizio della realizzazione.

Questa normativa corrisponde all’applicazione nell’attuale esecuzione. Il richiedente è parte dei promotori del progetto. Gli impegni al loro interno sono disciplinati contrattualmente e non sono parte integrante della domanda.

Art. 5a Programmi

Già oggi, i progetti di riduzione delle emissioni possono essere realizzati sotto forma di singoli progetti, raggruppamenti di progetti (gruppi di progetti) e progetti affini a programmi (programmi). In un gruppo di progetti, si riuniscono in un unico progetto vari progetti singoli affini. L’affinità si riferisce alle dimensioni e alla complessità dei progetti e dei piani di un programma, alle tecnologie impiegate e alla portata delle attese riduzioni delle emissioni. Non occorre disciplinare esplicitamente i gruppi di progetti nell’ordinanza sul CO2. Per contro, i programmi sono disciplinati nell’ordinanza per tenere meglio conto delle loro caratteristiche.

In merito all’integrazione di disposizioni in programmi, nell’ordinanza viene introdotto anche la nozione di «piano». Rispetto a un singolo progetto, solitamente più grande, in un programma sono riuniti numerosi piani più piccoli che nel loro insieme costituiscono la riduzione delle emissioni del programma. Un singolo piano può comprendere vari provvedimenti dello stesso tipo. La nozione di «piano» è utilizzata esclusivamente in relazione con i programmi, per consentire di delimitare chiaramente i programmi dai progetti e dai gruppi di progetti.

Un programma comprende numerosi piani affini, dove l’affinità si riferisce alle dimensioni e alla complessità del piano, alle tecnologie impiegate e alla portata delle attese riduzioni delle emissioni. I piani affini non si differenziano neanche quanto al metodo per la prova delle riduzioni delle emissioni conseguite (prescrizioni per il calcolo, addizionalità e monitoraggio). Per garantire che soltanto piani affini vengano inclusi nel programma, nelle domande vanno definiti criteri di inclusione idonei per nuovi piani (cfr. art. 7 cpv. 2). Se i piani sono affini, a un programma possono essere aggiunti nuovi piani per l’intera sua durata, dunque anche dopo la decisione sull’idoneità del programma (cfr. commenti all’art. 8).

11/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177