Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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deiussioni, quali fideiussioni in sofferenza, adotta i provvedimenti necessari (p. es. raccomandazioni per intentare un’azione di regresso all’attenzione dell’UFAM). Le spese della segreteria sono in parte coperte da emolumenti calcolati in funzione delle spese. Gli emolumenti possono ammontare al massimo allo 0,9 per cento l’anno dell’importo della fideiussione concessa (art. 117 cpv. 5).
Per ridurre il rischio di perdita delle fideiussioni, nell’ordinanza sul CO2 sono integrate alcune disposizioni supplementari. Così l’UFAM, o un’organizzazione incaricata dall’UFAM, può chiedere garanzie supplementari, ad esempio un titolo di pegno immobiliare (art. 115 cpv. 4), se altrimenti la domanda per accordare la fideiussione potrebbe essere respinta. Questa possibilità ha dato buoni risultati soprattutto nel settore delle fideiussioni delle arti e mestieri: è stato possibile ridurre notevolmente la quota delle perdite.
L’UFAM può, in ogni momento, richiedere a un’impresa che ha beneficiato della fideiussione indicazioni, sempre che ciò sembri necessario per garantire la fideiussione. In particolare per le giovani imprese una rendicontazione annuale non è sufficiente per riconoscere tempestivamente eventuali anomalie. Una volta che la fideiussione è stata accordata, non può essere revocata.
2.6 Registro dello scambio di quote di emissioni
Il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni è un sistema contabile in linea che garantisce di registrare in modo esatto le cessioni, gli accrediti, il trasferimento, l'acquisto, l'annullamento e la restituzione delle quote di emissione. Il Registro è paragonabile a un catasto in cui sono documentate tutte le modifiche. Lo scambio è organizzato secondo i principi dell'economia privata.
Per il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni viene attualmente sviluppato un nuovo software che verrà implementato nel primo semestre del 2014. Nell’ambito di questo progetto sono previste alcune funzioni supplementari. Ad esempio, il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni consentirà anche di gestire attestati per progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera (cfr. n. 2.1). Le disposizioni d’esecuzione sul Registro dello scambio di quote di emissioni devono venire integrate di conseguenza.
Parimenti, nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni sono ora gestite le vendite all’asta di diritti di emissione. Le imprese SSQE svizzere che intendono partecipare all’asta devono perciò indicare, in più, i dati di contatto e un certificato d’identità di uno o due titolari di una procura per fare un’offerta d’asta e di una o due persone incaricate di convalidare le offerte d’asta (art. 47 cpv. 5). Le indicazioni devono essere nella disponibilità dell’UFAM almeno due settimane prima del termine annunciato per l’asta affinché si possa garantire per tempo la verifica delle indicazioni. Un’offerta in una vendita all’asta di diritti di emissione diviene vincolante solamente quando la persona incaricata di convalidare le offerte d’asta l’ha autorizzata (art. 47 cpv. 7).
Alcune altre integrazioni nell’ordinanza sul CO2 servono alla sicurezza nel Registro dello scambio di quote di emissioni: ad esempio, ora l’UFAM può rifiutare l’apertura di un conto o l’iscrizione di persone (titolari della procura sul conto, persone incaricate di convalidare la transazione, titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, persone incaricate di convalidare le offerte d’asta) se le indicazioni o la documentazione che gli sono trasmesse sono incomprensibili, sbagliate od obsolete (art. 59a). Un motivo di rifiuto sono altresì reati noti di una delle persone menzionate o dell’impresa: se ad esempio è già stata aperta un’inchiesta per riciclaggio di denaro contro una determinata persona, allora l’UFAM può rifiutare temporaneamente l’iscrizione di questa persona quale titolare della procura sul conto. Per tale motivo l’UFAM può ora chiedere anche certificati di buona condotta, in particolare estratti del casellario giudiziale (art. 58 cpv. 5). Tuttavia, l’UFAM può bloccare il conto o l’accesso agli utenti anche in un secondo tempo se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che il conto viene
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