Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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apre il conto richiesto, sempre che il richiedente abbia versato gli emolumenti (cpv. 6). Se le indicazioni si rivelano errate o incomprensibili, l’UFAM può rifiutare l’apertura del conto (cfr. commenti all’art. 59a).
Art. 59 Recapito
Precisazione linguistica della formulazione nel capoverso 1 lettera c. Inoltre, nella frase introduttiva del capoverso1 è stralciato il rimando all’articolo 57 capoverso 2, poiché tutti i titolari di conti personali di cui all’articolo 57 sono interessati dalla normativa.
Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto
Per aumentare la sicurezza nel Registro sussiste ora la possibilità di rifiutare una domanda di apertura di un conto. Anche a livello internazionale ci si sta adoperando per adeguare in tal senso le rispettive legislazioni nazionali. Il rifiuto dell’apertura di un conto avviene in una procedura standardizzata utilizzando criteri definiti in precedenza.
L’UFAM rifiuta l’apertura del conto o l’iscrizione di titolari della procura sul conto, titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, persone incaricate di convalidare la transazione o persone incaricate di convalidare le offerte d’asta se la documentazione presentata o le indicazioni fornite sono errate o incomprensibili (p. es. obsolete, incomplete o nel caso di domande provenienti dall’estero che l’UFAM non è in grado di verificare) (cpv. 1 lett. a), oppure se vi sono condanne per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio (lett. b).
L’UFAM sospende l’apertura del conto o l’iscrizione di titolari della procura sul conto, titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, persone incaricate di convalidare la transazione o persone incaricate di convalidare le offerte d’asta se sono state aperte, ma non ancora concluse, inchieste per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio (cpv. 2). Per giudicare la necessità di sospendere l’apertura del conto, l’UFAM può chiedere indicazioni dettagliate sulle inchieste (art. 58 cpv. 5).
Le imprese SSQE che sono tenute a parteciparvi, sottostanno all’obbligo di avere un conto per gestori. In luogo di rifiutare l’apertura del conto o di sospenderla, l’UFAM, se del caso, apre un conto bloccato sul quale sono assegnati i diritti di emissione fino a che vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto o alla sospensione dell’apertura del conto (cpv.3).
Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni
L’articolo è integrato con attestati e offerte d’asta (cpv. 1 e 2).
Le unità figuranti nel capoverso 3 – riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (lCER), riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (tCER) e certificati (CER) che sono realizzati mediante la cattura di CO2 e il sequestro geologico del carbonio (Carbon Capture and Storage; CCS −) non sono più ammesse nel Registro svizzero al fine di escludere complicate questioni riguardanti l’espropriazione e/o la responsabilità. Conformemente alle direttive internazionali, le unità Kyoto valide a titolo temporaneo (lCER, tCER, e CER da progetti CCS) devono essere sostituite prima della loro scadenza (replacement). Se tali unità non sono sostituite dai loro proprietari, non sono valide. Secondo le direttive dell’UNFCCC, la Svizzera sarebbe tenuta a trasferire le unità non valide su un conto di cancellazione statale (cancellation). Per le unità non più ammesse ma però già iscritte nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, si applica la disposizione transitoria nell’articolo 146b.
Poiché gli attestati e i diritti di emissione costituiscono considerevoli valori patrimoniali, dal 2014 l’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica per il rilascio di attestati e diritti di emissione del secondo periodo d’impegno. In questa banca dati ne sono verbalizzati la produzione, la pubblicazione o l’assegnazione, il trasferimento, l’annullamento volontario e la consegna (cpv. 4).
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