Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

In caso di modifiche di capacità all’interno di elementi di assegnazione esistenti, nel periodo tra la messa in esercizio fisica dell’impianto modificato e l’avvio dell’esercizio normale è accordata l’attuale assegnazione a titolo gratuito. Rispetto a una chiusura parziale che aveva portato a una riduzione dell’assegnazione a titolo gratuito, il capoverso 4 precisa che, in caso di un nuovo esercizio a pieno regime, dall’anno seguente è accordata di nuovo l’assegnazione originale. Rispetto all’assegnazione originale, i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito non sono tuttavia aumentati.

Art. 52 Rapporto di monitoraggio

Il capoverso 1 è modificato nel senso che nel rapporto di monitoraggio annuale le imprese SSQE non devono fornire in generale informazioni sull’evoluzione delle capacità di produzione e delle potenze termiche installate, bensì solo indicazioni su eventuali modifiche delle capacità installate dei singoli elementi di assegnazione (cpv. 1 lett. d, v. anche i commenti all’art. 49). Inoltre devono fornire indicazioni sull’evoluzione delle quantità di produzione (cpv. 1 lett. b). Tali indicazioni sono necessarie per rendere plausibili le emissioni e a riconoscere eventuali chiusure parziali.

Affinché le indicazioni delle imprese possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l’UFAM stabilisce in una direttiva la forma dei rapporti di monitoraggio (cpv. 2). Per questo aiuto all’esecuzione, nel 2013 l’UFAM ha indetto un bando di concorso OMC e assegnato un mandato all’AEnEC. Le imprese SSQE di cui all’articolo 15 della legge sul CO2 devono utilizzare lo strumento di monitoraggio prescritto, esaminato dall’UFAM (in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza), messo a disposizione dall’AenEC riscuotendo una tassa. Le imprese SSQE che in virtù dell’articolo 16 della legge sul CO2 sono tenute a partecipare al SSQE possono utilizzare un altro strumento di monitoraggio. Le direttive dell’UFAM sulla forma del rapporto di monitoraggio si applicano tuttavia anche in questo caso. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione.

Nel capoverso 4 è stato precisato che l’UFAM può chiedere in ogni momento una verifica del rapporto di monitoraggio. Essa può avvenire sulla base di prove campione ed essere eseguita da un organismo riconosciuto dall’UFAM. Ciò è necessario per potere garantire una qualità della verifica sufficientemente elevata.

Art. 55a Caso di rigore

Il collegamento tra il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero e quello europeo, perseguito dal Consiglio federale, può essere realizzato al più presto il 1° gennaio 2016 in ragione della necessaria ratifica dell’accordo da parte del Parlamento. Fino al collegamento con il SSQE dell’UE, le imprese per le quali non sarebbe economicamente sostenibile l’acquisto sul mercato svizzero dei diritti di emissione per adempiere i propri obblighi possono presentare una domanda per una valutazione quale caso di rigore.

Una simile domanda è approvata se, per l’impresa, l’acquisizione di diritti di emissione non è, in modo provato, economicamente sostenibile. Nelle domande, l’impresa deve dimostrare di avere sfruttato tutte le possibilità a sua disposizione per adempiere al suo obbligo:

- deve avere esaurito la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabile per l’intero periodo 2013 – 2020 conformemente all’articolo 48;

- deve presumibilmente consumare tutti i diritti di emissione che assegnati sul suo conto per gestori (anche quelli che sono assegnati per l’anno successivo);

- deve avere consumato tutti i diritti di emissione assegnati sul suo conto per gestori dal periodo precedente;

- non può avere venduto alcun diritto di emissione dal 1° gennaio 2014;

- deve avere partecipato alle aste di diritti di emissione da parte dell’UFAM e avere presentato un’offerta che si può ragionevolmente pretendere da essa.

19/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177