Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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diviene possibile solo grazie a una combinazione di diversi strumenti di promozione, non è esclusa una promozione multipla mediante l’ordinanza sul CO2. Per evitare doppi conteggi, non viene rilasciato alcun attestato per riduzioni delle emissioni riconducibili a contributi di incentivazione o supplementi statali secondo la legge sull’energia. In una promozione multipla si deve quindi procedere a una ripartizione degli effetti (cpv. 2).

Nei capoversi 3 e 4 ci si occupa ora delle differenze tra progetti / gruppi di progetti e programmi. Diversamente che nei progetti / gruppi di progetti, durante il periodo di accreditamento (comprese le sue proroghe), in un programma possono essere inclusi piani nuovi, affini. La durata degli effetti dei singoli piani viene fissata e convalidata nella descrizione del programma. L’effetto di nuovi piani inclusi in un programma può, di conseguenza, perdurare anche al di là del periodo di accreditamento di quest’ultimo. Più tardi un piano viene incluso in un programma, più è probabile una durata degli effetti oltre il periodo di accreditamento. Il capoverso 4 limita la durata degli effetti al di là del periodo di accreditamento a 10 anni. Di conseguenza, per i piani che sono inclusi nel programma durante il periodo di accreditamento (anche durante il periodo di accreditamento prorogato), possono essere rilasciati attestati fino a 10 anni dopo la scadenza del programma.

La combinazione tra strumenti di promozione pubblici e attività nell’ambito dell’economia privata può portare a doppi conteggi. Ad esempio, se per la messa in commercio di biogas sono rilasciati attestati il cui plusvalore ecologico, nel contempo, viene venduto a terzi mediante un aumento del prezzo al distributore. Per disciplinare questi fatti, l’articolo 10 è integrato dal capoverso 5, che vieta un’ulteriore valorizzazione di riduzioni delle emissioni già attestate. Se il plusvalore ecologico è già stato venduto o commercializzato, per le relative riduzioni delle emissioni non sono rilasciati attestati.

Art. 11 Modifiche essenziali del progetto o del programma

Per definizione, durante l’intero periodo di accreditamento (compresa la proroga), nei programmi possono essere inclusi nuovi piani. Ne consegue che, nel capoverso 1, si stabilisce esplicitamente che l’inclusione di nuovi piani in un programma non è considerata una modifica essenziale.

Se in ragione di una modifica essenziale si svolge una nuova convalida, ricomincia a decorrere il periodo di accreditamento. Il nuovo capoverso 3 inserito ora precisa la validità del periodo di accreditamento nel seguente modo: se la nuova convalida ha luogo nel corso del primo periodo di accreditamento, la nuova decisione di idoneità è di nuovo valida per sette anni; se la nuova convalida ha invece luogo nel corso del periodo di accreditamento prorogato, ne consegue che la nuova decisione di idoneità è valida per tre anni.

Art. 11a Attestati per le imprese con accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione

Le imprese che hanno concluso un accordo su obiettivi di sviluppo del consumo energetico (accordo sugli obiettivi), e che in più, andando così oltre questo accordo, si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (obiettivo di emissione) possono richiedere attestati per le riduzioni delle emissioni di CO2 superiori all’obiettivo di emissione. La premessa è che l’accordo sugli obiettivi che contemplano un obiettivo di emissione sia stato elaborato con un’organizzazione incaricata da UFAM e UFE. A tale scopo, nel 2013, è stato indetto un bando di concorso OMC, in seguito al quale è stato aggiudicato un mandato all’ACT e all’AEnEC. Ora i requisiti dell’accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione non sono più retti esclusivamente dall’articolo 5, bensì sono disciplinati in un unico articolo. Per le imprese esentate dalla tassa sul CO2, si continua ad applicare l’articolo 12.

Per garantire la parità di trattamento con le imprese esentate dalla tassa, gli accordi sugli obiettivi che contemplano un obiettivo di emissione devono essere conformi alle seguenti disposizioni sull’esenzione dalla tassa delle imprese con impegno di riduzione: l’articolo 67 capoversi 1 – 3 (lett. b), l’articolo 72 (cpv. 5) e, per analogia, all’articolo 73 (cpv. 2). Inoltre, in

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