Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine

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6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni sull’economia nazionale degli strumenti di politica climatica sono state illustrate nel dettaglio nel messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 201217. Con la presente modifica di ordinanza si procede soprattutto a precisazioni dovute all’esecuzione. Qui di seguito ci si occupa brevemente delle principali ripercussioni sull’economia della presente modifica di ordinanza.

Per gli importatori di carburanti fossili e i gestori di centrali termiche a combustibili fossili, le modifiche proposte in relazione con gli attestati per riduzioni delle emissioni significano una semplificazione. Con la normativa più chiara delle forme di progetto alternative, in particolare di programmi, è possibile creare condizioni generali più stabili e aumentare la sicurezza d’investimento. I programmi già oggi ammessi nella prassi abbassano i costi e l’onere amministrativo, poiché singole fasi procedurali, quali la convalida e la verifica dei rapporti di monitoraggio, non devono essere eseguite per ogni singolo piano.

La gestione degli attestati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni consente ai fornitori e agli utenti di accedere direttamente ai propri attestati. Possono di conseguenza effettuare in ogni momento acquisti o vendite e non sono più, come finora, legati a orari d’ufficio per annunciare all’UFAM il trasferimento di attestati. Da non trascurare è anche il fatto che con la gestione degli attestati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni si creano standard di sicurezza assai più elevati. In questo modo cresce la protezione contro l’utilizzo abusivo degli attestati.

I moderati adeguamenti delle disposizioni d’esecuzione sulle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili nuove non hanno alcuna ripercussione sull’economia nazionale. Il nuovo disciplinamento degli acconti (art. 33) ha un effetto positivo anche sui grandi importatori poiché acconti più bassi portano a un maggiore margine di manovra in termini di liquidità.

Le modifiche di ordinanza proposte in merito al sistema di scambio di emissioni sono quasi esclusivamente precisazioni e rendono concreto il diritto vigente. Per tale motivo non è da attendersi alcuna ripercussione sull’economia nazionale. Il disciplinamento dei casi di rigore per le imprese SSQE che, presumibilmente, sono in grado di adempiere soltanto in parte al proprio obbligo di consegna di diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni, è nuovo. Tale disciplinamento dei casi di rigore si applica soltanto in casi assolutamente eccezionali, nello specifico quando le imprese in questione possono provare senza ombra di dubbio di avere esaurito tutte le opzioni per adempiere pienamente al proprio obbligo (cfr. commento all’art. 55a), e che per loro non è economicamente sostenibile l’acquisto della quantità mancante di diritti di emissione. Per simili imprese a forte intensità di emissioni, che in virtù delle norme in materia di assegnazione ricevono soltanto una minima quantità di diritti di emissione a titolo gratuito, questo disciplinamento dei casi di rigore li facilita nel potere adempiere comunque il proprio obbligo, senza essere svantaggiati nei confronti della concorrenza europea, finché il collegamento con il SSQE dell’UE non sarà cosa fatta. In ragione del suo carattere eccezionale, il disciplinamento dei casi di rigore non porterà ad alcuna ripercussione degna di nota sull’economia nazionale.

Anche le modifiche di ordinanza proposte per le imprese esentate dalla tassa che non partecipano al SSQE hanno ripercussioni soltanto modeste sull’economia. Vale ancora il principio che l’onere per ottenere un’esenzione dalla tassa sul CO2 è notevolmente inferiore ai costi risparmiati in ragione dell’esenzione dalla tassa. Poiché dal 1° gennaio 2014 la tassa sul CO2 sui combustibili fossili aumenterà a 60 franchi per tonnellata di CO2, questo vantaggio è an-

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