Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 28 pagine
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Art. 6 Convalida di progetti e programmi
Finora, le indicazioni obbligatorie di una domanda erano elencate all’articolo 7. Prima che una domanda di rilascio di attestati possa essere presentata all’UFAM, il progetto o il programma deve tuttavia essere convalidato da un organismo ammesso dall’UFAM. Dall’attuale normativa non risultava chiaramente per gli organismi di convalida quali indicazioni devono verificare. Tutte le indicazioni richieste nell’ambito della descrizione del progetto o del programma sono perciò nuove ed elencate nel capoverso 2 lettere a–j.
Nella descrizione del progetto / programma occorre definire inequivocabilmente i provvedimenti e le tecnologie comprese dal progetto / programma (lett. a e b). Inoltre, occorrono indicazioni sulla durata pianificata del progetto / programma (lett. j), nonché sulle riduzioni delle emissioni attese e sulla loro base di calcolo (lett. e).
Per verificare l’addizionalità, nell’ambito della descrizione del progetto o del programma, basandosi su uno scenario di riferimento, si deve definire l’andamento di riferimento (lett. d). L’andamento ipotetico delle emissioni di gas serra va scelto in modo che formi un’alternativa plausibile all’andamento delle emissioni nello scenario del progetto / del programma. Di regola, lo scenario di riferimento coincide con l’alternativa economicamente più interessante. La scelta dello scenario di riferimento deve considerare le tecnologie e i provvedimenti già abituali nella pratica. Parimenti, a verificare l’addizionalità servono le indicazioni per la definizione di altri strumenti di politica climatica ed energetica (lett. c) e sulla struttura finanziaria del progetto / programma (lett. g e h). Per «altri strumenti di politica climatica ed energetica» si intendono, ad esempio, le direttive cantonali o le attività nell’ambito del programma SvizzeraEnergia.
Il vantaggio determinante di un programma rispetto a un singolo progetto, oltre alla standardizzazione della prova dell’efficacia, è la flessibilità connessa con lo scaglionamento dei piani: poiché tutti i piani inclusi nel programma sono affini, è sufficiente descrivere e convalidare almeno un piano nella descrizione del programma. Si garantisce così che ognuno dei piani contemplato nel programma adempi i requisiti dell’articolo 5. Nel capoverso 4 viene precisato in che cosa l’esame di un programma si differenzia rispetto all’esame di un singolo progetto. Nei programmi occorre distinguere tra l’organizzazione superiore (p. es. coordinamento dei piani e strutture per l’amministrazione di dati su singoli piani) e i piani inclusi nel programma. Per l’inclusione di piani nel programma, nella descrizione di quest’ultimo devono essere fissati criteri obiettivi (in particolare sulla prova dell’addizionalità) che consentano una verifica dell’affinità del programma. L’organizzazione del programma contiene una definizione esatta delle strutture superiori, ad esempio i processi per rilevare e memorizzare i dati del monitoraggio dei vari piani (cpv. 2 lett. f).
Art. 7 Domanda di rilascio di attestati
In luogo delle singole indicazioni sul progetto (abrogazione dell’attuale cpv. 2), oltre al rapporto di convalida, si richiede la presentazione della descrizione del progetto o del programma, di cui all’articolo 6, che contiene le singole indicazioni sul progetto (cpv. 1). L’UFAM decide in merito all’idoneità di un progetto / programma basandosi sulla descrizione del progetto o del programma e sul rapporto di convalida. Se le domande sono lacunose, aumenta considerevolmente l’onere per l’esame della domanda. Per tale motivo, l’UFAM può chiedere informazioni supplementare al richiedente. Se, nonostante l’invito ad apportare i dovuti miglioramenti, una domanda rimane incompleta, l’UFAM non entra nel merito di quest’ultima in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa9.
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RS 172.021
12/28 274/2006-01959/45/01/M474-1177